DECRETO 18 dicembre 2009 - Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda. (Decreto n. 49281). (10A02069)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti l'art. 18, comma 1, lettera a) e l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome «Interventi di sostegno al reddito e alle competenze»;

Decreta:

Art. 1

Lavoratori utilizzabili nei progetti di formazione o riqualificazione

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attivita' produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.

  2. Possono essere utilizzati nei progetti di cui al comma precedente i seguenti lavoratori:

    1. lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975;

    2. lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991;

    3. lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarieta' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984;

    4. lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;

    5. lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

    Art. 2

    Accordo in sede...

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