LEGGE 20 maggio 1975, n. 164 - Provvedimenti per la garanzia del salario

Coming into Force22 Giugno 1975
Published date07 Giugno 1975
Enactment Date20 Maggio 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/06/07/075U0164/CONSOLIDATED/20161007
Official Gazette PublicationGU n.148 del 07-06-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Interventi di integrazione salariale

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attivita' produttiva:

  1. per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

  2. ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

    2) integrazione salariale straordinaria:

  3. per crisi economiche settoriali o locali;

  4. per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 2.

Misure dell'integrazione salariale

L'integrazione salariale e' dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 3.

Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale

I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sara' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 4.

Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso della istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennita' a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 5.

Procedure di consultazione sindacale

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attivita' produttiva, l'imprenditore e' tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procedera', a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La richiesta di esame congiunto dovra' essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovra' esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta medesima.

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore e' tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonche' per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella, provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguira', su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovra' esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovra' darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 6.

Durata dell'integrazione salariale ordinaria

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) e' corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 7.

Procedimento d'integrazione salariale ordinaria

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o...

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