LEGGE 8 agosto 1972, n. 464 - Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione

Coming into Force07 Settembre 1972
End of Effective Date23 Settembre 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/08/23/072U0464/CONSOLIDATED/20150923
Published date23 Agosto 1972
Enactment Date08 Agosto 1972
Official Gazette PublicationGU n.218 del 23-08-1972
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale puo' essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.

Detto trattamento e' esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.

La concessione dell'integrazione salariale e' disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi e' corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: "le industrie boschive e forestali e del tabacco".

Art 1.

Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale puo' essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.

Detto trattamento e' esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.

La concessione dell'integrazione salariale e' disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi e' corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000. 1

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: "le industrie boschive e forestali e del tabacco". 1

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 2.

I periodi, per i quali e' corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennita' di anzianita', corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 3.

I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per se e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalita' in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Il trattamento stesso sostituisce in caso di...

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