IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, concernente il fondo di previdenza del personale delle dogane;
Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260, concernente il fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, Convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, concernente il fondo di previdenza del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dei fondi di previdenza del personale dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle intendenze di finanza, nonche' il riconoscimento dei fondi di Previdenza del personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 971, n. 825, norme integrative e correttive del citato decreto n. 648, e successive modificazioni, al fine di unificare i fondi di previdenza del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze":
fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, istituito con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;
fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari, istituito con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1952 e riconosciuto con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
fondo di previdenza a favore del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
fondo di previdenza per il personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812;
fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, istituito con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260.