DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 648 - Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali

Coming into Force01 Gennaio 1973
Published date11 Novembre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0648/CONSOLIDATED/19960620
Enactment Date26 Ottobre 1972
Official Gazette PublicationGU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 5
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, numero 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. (Tabella A dei tributi speciali)

La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' sostituita da quella allegata al presente decreto.

La nuova tabella e' costituita da tre titoli e i relativi proventi sono destinati:

1) al personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; 2) al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e

imposte indirette sugli affari (Uffici del registro e uffici

I.V.A.);

3) al personale dell'amministrazione periferica del catasto e dei

servizi tecnici erariali;

4) agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed agli operai dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza; agli impiegati di ruolo e non di ruolo amministrati dalla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari; agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed agli operai dell'amministrazione periferica del demanio ed ai custodi degli immobili demaniali; agli impiegati ed operai dei ruoli speciali ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso gli uffici finanziari, che non fruiscano di altri tributi speciali o analoghi proventi; agli altri dipendenti civili dello Stato, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze, di ogni qualifica, carriera e ordinamento, comunque in servizio presso uffici centrali del detto Ministero.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, numero 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. (Tabella A dei tributi speciali)

La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' sostituita da quella allegata al presente decreto.

COMMA ABROGATO DALLA 15 NOVEMBRE 1973, N.734.

Art 2.

(Criteri per la ripartizione dei tributi speciali)

Il decreto del Ministro per le finanze di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 580, e' emanato entro il mese di febbraio di ogni anno, sentito il consiglio di amministrazione.

Con tale decreto viene disposto che sui gettiti derivanti dall'applicazione dell'allegata tabella A sono effettuate, per ciascuno dei titoli di essa, prelievi, la cui misura non potra' essere inferiore al 15 per cento, da destinare a favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari. Col medesimo decreto saranno stabiliti i criteri per l'erogazione dei tributi speciali, diritti e compensi anche al fine di assicurare la parita' retributiva fra i dipendenti del Ministero delle finanze indicati nell'art. 1. Con lo stesso decreto viene, altresi', disposto che sui gettiti derivanti dall'applicazione dell'allegata tabella A, al netto dei prelievi di cui al precedente comma, sono effettuate ritenute differenziate, tali che, a parita' di parametri retributivi:

  1. ciascuna quota individuale di riparto dei tributi speciali risulti uguale nei confronti di ogni impiegato delle amministrazioni periferiche indicate ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1;

  2. al personale indicato al n. 4) dell'art. 1 sia assicurato un trattamento pari a quello di cui alla precedente lettera a).

Le ritenute sono determinate avuto riguardo ai gettiti forniti nell'anno precedente, al netto dei prelievi operati a favore dei fondi di previdenza indicati nel...

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