DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 533 - Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato

Coming into Force01 Agosto 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/07/31/054U0533/CONSOLIDATED/20120302
Published date31 Luglio 1954
Enactment Date31 Luglio 1954
Official Gazette PublicationGU n.173 del 31-07-1954
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di procedere al riordinamento dei diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per la marina mercantile; Decreta:

Art 1.

Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle A, B, C, D, E, allegate al presente decreto.

La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, e' mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.

La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi ed indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamita' e per la ricostruzione edilizia, nonche' ai mandati ed ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.

Art 1.

Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.

La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, e' mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.

La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi ed indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamita' e per la ricostruzione edilizia, nonche' ai mandati ed ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.

Art 2.

Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione "Tributi speciali, diritti e compensi".

Art 3.

Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi, fermo restando il divieto del cumulo con l'indennita' di funzioni e con lo assegno perequativo.

La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potra' eccedere mensilmente la meta' dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuita a titolo di assegno personale, Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito, secondo le modalita' che saranno stabilite con le disposizioni riguardanti il riordinamento e il miglioramento del trattamento economico dei dipendenti statali.

Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali o dal conseguimento di promozioni o di scatti, non potranno essere imputati, ai fini del riassorbimento, piu' dei due terzi del miglioramento stesso.

La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Art 3.

((Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potra' eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuita a titolo di assegno personale.

Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.))

Art 3.

Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potra' eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuita a titolo di assegno personale.

Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. 2

Art 3.

Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potra' eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuita a titolo di assegno personale.

Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. (2) 4

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