LEGGE 17 luglio 1951, n. 575 - Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti

Coming into Force28 Luglio 1951
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date17 Luglio 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/07/27/051U0575/CONSOLIDATED/20101215
Published date27 Luglio 1951
Official Gazette PublicationGU n.170 del 27-07-1951 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e' ratificato senza modificazioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, e' ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 13. - E' sostituito dal seguente:

"L'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e' sostituito dal seguente:

"Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella A), dagli uffici del registro (tabella B), dagli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella C), dagli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella E), e' prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 16 (ultimo comma), 17, 19.

A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la direzione generale delle imposte dirette, presso la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette e' dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle A, B, E, riscossi dai corrispondenti uffici provinciali.

A favore del personale in servizio presso la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e' dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli uffici provinciali da questa dipendenti (tabella C), una quota in ragione del 10 per cento.

Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del catasto e dei servizi tecnici erariali, della dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze - tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entita' numerica del personale di ciascuna direzione generale - dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento.

Il...

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