DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2002, n. 66 - Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, ed in particolare l'articolo 6 il quale dispone che gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo l'eliminazione degli obblighi formali, la semplificazione degli adempimenti e la loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici ed ogni altro strumento tecnicamente idoneo, l'unificazione delle modalita' di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte ed il ricorso a mezzi di pagamento di uso comune; con i predetti regolamenti sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articoli 23 ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze al quale sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite ad altri enti; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 3 maggio 2001; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione di attivita'

  1. I soggetti passivi dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, presentano la dichiarazione di inizio di attivita', entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' medesima, all'Ufficio delle entrate o, se non ancora attivato, all'Ufficio I.V.A. competente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, a tutti gli effetti del presente decreto.

    Detta dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contiene gli elementi di identificazione del contribuente, la data di inizio, l'oggetto e la sede dell'attivita' svolta, nonche' il luogo o i luoghi di conservazione dei documenti e delle scritture aventi rilievo ai fini tributari.

  2. I soggetti di cui al comma 1, in caso di variazione degli elementi ivi previsti, presentano all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla data della variazione, la relativa dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Se la variazione importa lo spostamento della competenza dell'Ufficio fiscale, la dichiarazione di variazione e' contemporaneamente presentata anche al nuovo Ufficio.

  3. I contribuenti che cessano l'attivita', presentano all'Ufficio competente la dichiarazione di cessazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per la quale restano ferme le disposizioni del presente decreto.

  4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere presentate avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Amministrazione finanziaria, con modalita' stabilite con apposito decreto.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e'...

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