LEGGE 3 agosto 1998, n. 288 - Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379

Coming into Force03 Settembre 1998
Published date19 Agosto 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/08/19/098G0342/CONSOLIDATED/19990517
Enactment Date03 Agosto 1998
Official Gazette PublicationGU n.192 del 19-08-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Governo della Repubblica e' delega to ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o piu' decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attivita' indicate nei numeri 1, 2, 3, ad esclusione delle fattispecie di cui alla lettera c) del presente comma, 4 e 5 della relativa tariffa;

    2. assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti le attivita' indicate nella lettera a) e determinazione forfetaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attivita', da individuare in base al ridotto volume d'affari conseguito;

    3. mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli intrattenimenti", per le attivita' indicate nel numero 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, nonche' nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

    4. applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attivita';

    5. adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilita' installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

    6. revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attivita' indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con esclusione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento meccanici, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di accertamento e di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativamente alle stesse attivita', anche con l'impiego di adeguati strumenti elettronici ed informatici; previsione, per tali fattispecie, dell'applicazione dell'aliquota minima;

    7. definizione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

      1) fermi restando i regimi piu' favorevoli previsti dalla normativa vigente, per gli spettacoli ed altre attivita' organizzati per fini di beneficenza;

      2) per le attivita' organizzate da societa' o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali e' rivolta l'attivita';

      3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali;

    8. determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti fra il 6 ed il 16 per cento per le attivita' indicate nei numeri 3, 6 e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case da gioco, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attivita' indicata al numero 7 della medesima tariffa;

    9. semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;

    10. mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le associazioni pro loco, nonche' coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni;

    11. adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta puo' essere utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    12. realizzazione delle modifiche normative indicate nel...

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