DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 640 - Imposta sugli spettacoli

Coming into Force01 Gennaio 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0640/CONSOLIDATED/20151230
Enactment Date26 Ottobre 1972
Published date11 Novembre 1972
Official Gazette PublicationGU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 2
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Presupposto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta prevista dal presente decreto gli spettacoli e le altre attivita' indicati nella allegata tariffa, compresi l'esercizio del giuoco nelle case a cio' destinate e l'accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Presupposto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta prevista dal presente decreto gli spettacoli e le altre attivita' indicati nella allegata tariffa, compresi l'esercizio del giuoco nelle case a cio' destinate ....

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. (((Presupposto dell'imposta)

  1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.))8

Art 2.

Soggetti d'imposta

Sono soggetti d'imposta gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza licenza di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attivita' di cui alla tariffa annessa al presente decreto, nonche' coloro che esercitano case da gioco o accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione.

Quando l'esercizio di scommesse e di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se delega ad altri l'esercizio delle scommesse e di case da gioco.

Art 2.

Soggetti d'imposta

Sono soggetti d'imposta gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza licenza di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attivita' di cui alla tariffa annessa al presente decreto, nonche' coloro che esercitano case da gioco ....

Quando l'esercizio ... di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se delega ad altri l'esercizio ... di case da gioco.

Art 2.

(((Soggetti d'imposta)

  1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

  2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.))8

Art 3.

Base imponibile

La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o la occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

Concorrono a costituire la base imponibile:

  1. gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico;

  2. i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attivita';

  3. l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonche' ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attivita'.

Quando gli spettacoli e le altre attivita' di cui al primo comma sono organizzati da societa' o circoli per i propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la societa' o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci.

Se per intervenire a detti spettacoli ed attivita' e' previsto anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di somme per i titoli previsti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo, l'imposta si applica anche sul prezzo dei biglietti e dei posti riservati, e sulle somme corrisposte per i titoli di cui alle suddette lettere a), b) e c), anche se gli intervenuti sono estranei alla societa' o circolo.

Per le attivita' di cui al numero 5 della tariffa l'imponibile e' costituito anche dagli introiti delle marche e bollini applicati sui biglietti ferroviari a riduzione.

Per le scommesse la base imponibile e' costituita dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa.

Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giuocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del giuoco.

Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.

Art 3.

Base imponibile

La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o la occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

Concorrono a costituire la base imponibile:

  1. gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico;

  2. i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attivita';

  3. l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonche' ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attivita'.

Quando gli spettacoli e le altre attivita' di cui al primo comma sono organizzati da societa' o circoli per i propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la societa' o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci.

Se per intervenire a detti spettacoli ed attivita' e' previsto anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di somme per i titoli previsti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma del...

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