LEGGE 22 dicembre 1951, n. 1379 - Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496

Coming into Force12 Gennaio 1952
End of Effective Date17 Febbraio 1999
Enactment Date22 Dicembre 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/12/28/051U1379/CONSOLIDATED/19990203
Published date28 Dicembre 1951
Official Gazette PublicationGU n.297 del 28-12-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per cento.

Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta e' dovuta in base alle aliquote seguenti: sino a 30 milioni di lire ..... 8 - %

" 40 " " ..... 9,25 %

" 50 " " ..... 10,50%

" 60 " " ..... 11,75%

" 70 " " ..... 13 - %

" 80 " " ..... 14,25%

" 90 " " ..... 15,50%

" 100 " " ..... 16,75%

" 110 " " ..... 18 - %

" 120 " " ..... 19,25%

" 130 " " ..... 20,50%

" 140 " " ..... 21,75%

" 150 " " ..... 23 - %

Per le somme intermedie, la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione della seguente formula: y = 0.000.000.125 x + 4,25

nella quale y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x.

Art 1.

La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per cento.

Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta e' dovuta in base alle aliquote seguenti: sino a 30 milioni di lire ..... 8 - %

" 40 " " ..... 9,25 %

" 50 " " ..... 10,50%

" 60 " " ..... 11,75%

" 70 " " ..... 13 - %

" 80 " " ..... 14,25%

" 90 " " ..... 15,50%

" 100 " " ..... 16,75%

" 110 " " ..... 18 - %

" 120 " " ..... 19,25%

" 130 " " ..... 20,50%

" 140 " " ..... 21,75%

" 150 " " ..... 23 - %

Per le somme intermedie, la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione della seguente formula: y = 0.000.000.125 x + 4,25 nella quale y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x. 1

Art 1.

La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per cento.

Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta e' dovuta in base alle aliquote seguenti: sino a 30 milioni di lire ..... 8 - %

" 40 " " ..... 9,25 %

" 50 " " ..... 10,50%

" 60 " " ..... 11,75%

" 70 " " ..... 13 - %

" 80 " " ..... 14,25%

" 90 " " ..... 15,50%

" 100 " " ..... 16,75%

" 110 " " ..... 18 - %

" 120 " " ..... 19,25%

" 130 " " ..... 20,50%

" 140 " " ..... 21,75%

" 150 " " ..... 23 - %

Per le somme intermedie, la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione della seguente formula: y = 0.000.000.125 x + 4,25

nella quale y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x. (1) 3

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