DECRETO-LEGGE 19 marzo 1981, n. 75 - Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

Coming into Force21 Marzo 1981
Published date20 Marzo 1981
Enactment Date19 Marzo 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/03/20/081U0075/CONSOLIDATED/20010816
Official Gazette PublicationGU n.79 del 20-03-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla predisposizione di alloggi per il gran numero di conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, nel contempo realizzando le condizioni per un rapido assorbimento di mano d'opera locale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 marzo 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e' incrementato dell'ulteriore stanziamento di lire 500 miliardi, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

((L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, e' ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.

Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici)).

Art 1 ter.

Art. 1-ter

Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art 1 quater.

Art. 1-quater

Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennita'.

Art 2.

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresi' al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 ed alla relativa assistenza tecnica:

  1. per l'acquisto - nei comuni nei quali maggiore e' il numero dei conduttori rimasti privi di alloggio per effetto del terremoto - di unita' immobiliari, nonche' per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento;

  2. per la urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ai conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma.

Per il finanziamento dei programmi di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

Art 2.

((La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresi' al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica:

  1. per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore e' il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto, di unita' immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprieta' degli stessi, nonche' per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento;

  2. Per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

  3. per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

L'assegnatario di uno degli immobili di...

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