Del titolo esecutivo e del precetto
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 581-592 |
LIBRO III
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
TITOLO I
DEL TITOLO ESECUTIVO
E DEL PRECETTO
L’esecuzione forzata è la fase di tutela giuri-
sdizionale dei diritti finalizzata alla realizzazione
in concreto del diritto di credito, ovvero alla sua
attuazione materiale, consentendo così al credi-
tore di ottenere il soddisfacimento del proprio di-
ritto, ed è disciplinata sia dal codice civile (artt.
2910 e ss. e artt. 2930 e ss.), sia dal codice di
teria di lavoro, di previdenza e di assistenza ob-
bligatoria, le opposizioni all’esecuzione e agli atti
esecutivi sono disciplinate dalle norme speciali
previste per le controversie individuali di lavoro
in quanto applicabili, secondo quanto disposto
dall’art. 618bis c.p.c.
L’esecuzione forzata può essere distinta nei
seguenti sottotipi:
- espropriazione forzata, consistente nel sod-
disfare il diritto del creditore, contro la volontà
del debitore, mediante una somma di denaro
(assegnata direttamente al creditore o ottenuta
con la vendita dei beni del debitore), che può
assumere le forme dell’espropriazione mobiliare,
immobiliare e presso terzi;
- esecuzione forzata in forma specifica, che
consiste nel soddisfare il diritto del creditore
mediante la consegna del bene o il compimento
dell’attività alla quale il creditore aspira e non,
come l’espropriazione forzata, mediante la con-
segna di danaro. Tale forma di esecuzione può
consistere nella consegna di una cosa determi-
nata o nel rilascio di un immobile (esecuzione
per consegna o rilascio: ➠ 605 e ss.), oppure
in un fare o nel distruggere ciò che si è fatto in
violazione di obbligo di non fare (esecuzione for-
zata degli obblighi di fare e non fare: artt. 2931
e 2933 c.c.).
Al di fuori di tale quadro normativo si colloca
l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere
un contratto (art. 2932 c.c.), che rientra nell’at-
tività giurisdizionale di cognizione.
474.
(1) Titolo esecutivo. – L’esecu-
zione forzata non può avere luogo che in
virtù di un titolo esecutivo per un diritto
certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli al-
tri atti ai quali la legge attribuisce espres-
samente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relati-
vamente alle obbligazioni di somme di de-
naro in esse contenute, le cambiali, nonché
gli altri titoli di credito ai quali la legge at-
tribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a
riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o ri-
lascio non può aver luogo che in virtù dei
titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del
secondo comma. Il precetto deve contenere
trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo
480, secondo comma, delle scritture priva-
te autenticate di cui al numero 2) del se-
condo comma.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, com-
ma 3, lett. e), n. 1), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con-
vertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80
come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a) della L. 28
dicembre 2005, n. 263.
A norma dell’art. 2, comma 3 quater, dello stesso prov-
vedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28
dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art.
39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa
disposizione ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006.
Si riporta l’articolo precedente:
«474. (Titolo esecutivo). L’esecuzione forzata non può
avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto
certo, liquido ed esigibile.
«Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attri-
buisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti
ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbli-
gazioni di somme di danaro in essi contenute».
1) NOZIONE.
Il titolo esecutivo è il documento scritto nel
quale è accertato il diritto del creditore (Mandrio-
li) e che consente a quest’ultimo di soddisfare il
diritto stesso contro la volontà del debitore (cd.
efficacia esecutiva del titolo).
Il titolo esecutivo, quindi, è la condizione
necessaria di ogni esecuzione forzata. Tale pre-
supposto deve sussistere fin dall’inizio dell’ese-
cuzione e non deve venir meno nel corso della
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA