Dell'espropriazione forzata
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 592-703 |
592
483Libro III - Del processo di esecuzione
no dieci giorni dalla data della notificazione del
precetto (Cass. n. 3733/1989).
2) IL PERICOLO NEL RITARDO.
Il presidente del Tribunale può autorizzare
l’esecuzione immediata (ossia, senza assegnare
alcun termine minimo al debitore per adempiere
la propria obbligazione) nel caso di pericolo nel
ritardo (periculum in mora), ossia nel caso in cui
vi sia il rischio che, nei dieci giorni intercorrenti
tra la notifica del precetto e l’inizio dell’esecu-
zione, il debitore possa trasferire o comunque
nascondere i suoi beni, impedendo al creditore
di soddisfarsi sui beni del debitore stesso (es.: il
debitore potrebbe portare via dal proprio apparta-
mento gli oggetti di valore, i mobili etc.).
In caso di autorizzazione con cauzione, l’ese-
cuzione non può essere iniziata fino a che la cau-
zione non sia stata prestata nei termini e con le
modalità indicate nel decreto di autorizzazione.
TITOLO II
DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA
CAPO I
DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA
IN GENERALE
SEZIONE I
DEI MODI E DELLE FORME
DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA
IN GENERALE
L’espropriazione forzata è un procedimento
attraverso il quale il creditore di una determinata
somma di denaro può soddisfare il proprio credi-
to sottraendo al debitore, contro la sua volontà,
denaro o altri beni che saranno convertiti in de-
naro in seguito alla loro vendita.
A seconda del suo oggetto, può aversi
un’espropriazione immobiliare, mobiliare, presso
terzi (se ha ad oggetto beni mobili del debitore
che sono in possesso di terzi o crediti del debi-
tore verso terzi), di beni indivisi (se il debitore è
proprietario soltanto di una parte del bene che
s’intende espropriare) o, infine, contro il terzo
proprietario (se il proprietario di un bene è re-
sponsabile per il debito altrui).
483.
(1)Cumulo dei mezzi di
espropriazione. – Il creditore può valersi
cumulativamente dei diversi mezzi di espro-
priazione forzata previsti dalla legge, ma, su
opposizione del debitore, il giudice dell’ese-
cuzione, con ordinanza non impugnabile,
può limitare l’espropriazione al mezzo che
il creditore sceglie o, in mancanza, a quello
che il giudice stesso determina.
Se è iniziata anche l’esecuzione immobi-
liare, l’ordinanza è pronunciata dal giudice
di quest’ultima.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 89 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del
giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il
testo previgente:
«483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione). Il credi-
tore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espro-
priazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del
debitore, il giudice dell’esecuzione immobiliare, quando è
iniziata anche questa, e negli altri casi il pretore, con ordi-
nanza non impugnabile, possono limitare l’espropriazione al
mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il
giudice stesso determina».
1) CUMULO OMOGENEO E ETEROGENEO.
Se il creditore utilizza, nei confronti dello
stesso debitore, una pluralità di espropriazioni
diverse (ad esempio, mobiliare e immobiliare) o
omogenee (ad esempio, più esecuzioni mobilia-
ri) (Martinetti; contra Corsaro-Bozzi), il debitore
può, con istanza in udienza o con ricorso deposi-
tato nella cancelleria del giudice dell’esecuzione,
chiedere la limitazione dei mezzi di espropriazio-
ne, qualora l’utilizzo di più procedimenti esecuti-
vi, nei confronti dello stesso debitore e per il me-
desimo credito, appaia eccessivo, tenuto conto
dell’entità del credito, del probabile intervento di
altri creditori nei procedimenti esecutivi etc.
2) MODALITÀ.
La limitazione viene disposta dal giudice del-
l’esecuzione con ordinanza su istanza del debito-
re (la limitazione dei mezzi di espropriazione non
può essere disposta dal giudice di sua iniziativa,
cioè d’ufficio).
Il giudice dell’esecuzione, letta l’istanza, fis-
sa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a
sé e, con ordinanza non revocabile (Castoro), non
impugnabile ma ricorribile per Cassazione (Con-
solo Luiso), rigetta l’opposizione ovvero, in caso
di accoglimento, determina quale dei procedi-
menti deve continuare, su scelta del creditore o,
in mancanza, su scelta del giudice medesimo.
Se sono iniziate l’espropriazione mobiliare ed
immobiliare, l’istanza è decisa dal giudice del-
l’esecuzione immobiliare (2° comma). L’ordinan-
za con la quale il giudice provvede sull’istanza
del debitore può essere contestata con l’oppo-
sizione agli atti esecutivi, qualora si lamentino
irregolarità formali o la sua inopportunità.
593
Titolo II - Dell’espropriazione forzata 484
484.
Giudice dell’esecuzione. –
L’espropriazione è diretta da un giudice
(16, 26, 28).
La nomina del giudice dell’esecuzione è
fatta dal presidente del tribunale, su presen-
tazione a cura del cancelliere del fascicolo
entro due giorni dalla sua formazione (1).
[Nelle preture fornite di più magistrati
la nomina è fatta dal dirigente a norma del
comma precedente] (2).
Si applicano al giudice dell’esecuzione le
disposizioni degli artt. 174 e 175.
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 90,
comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, re-
cante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno
1999. Si riporta il testo previgente:
«Nei tribunali la nomina del giudice dell’esecuzione è
fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere
del fascicolo entro due giorni da che è stato formato».
(2) Questo comma è stato abrogato dall’art. 90, comma
1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’isti-
tuzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
1) DEFINIZIONE.
Il giudice dell’esecuzione è l’organo che, al-
l’interno dell’ufficio giudiziario competente
(quello nel cui circondario si trovano i beni pi-
gnorabili), dirige il processo esecutivo, emanan-
do tutti i relativi provvedimenti previsti dalla
legge (Mandrioli) e, nei casi di opposizione al-
l’esecuzione (➠ 615) e di opposizione agli atti
esecutivi (➠ 617), riveste anche le funzioni di
giudice istruttore.
La sua attività è di natura giurisdizionale (Ca-
lamandrei).
Peraltro, occorre tenere distinti:
- il giudice competente per l’esecuzione, che
è sempre il Tribunale;
- il giudice dell’esecuzione, che è un magi-
strato-persona fisica di quel determinato Tribu-
nale, il quale sovrintende allo svolgimento con-
creto dell’esecuzione (Mandrioli) ed è nominato
dopo l’inizio dell’esecuzione, cioè dopo il pigno-
ramento.
2) I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE.
La norma in esame, richiamando gli artt. 174
e 175 (ossia, le norme che riguardano l’immu-
tabilità del giudice istruttore e i poteri direttivi
e ordinatori attribuiti a quest’ultimo), tende ad
assimilare la figura del giudice dell’esecuzione a
quella del giudice istruttore nel processo ordina-
rio di cognizione (Mandrioli), assimilazione com-
pletata dall’art. 487 che prevede, per i provvedi-
menti del giudice dell’esecuzione, la medesima
forma (ordinanza) di quelli del giudice istruttore,
seppure con alcune limitazioni (la revocabilità e
modificabilità delle ordinanze del giudice del-
l’esecuzione fino a quando non sono state ese-
guite) e ulteriormente completata dalle funzioni
attribuite al giudice dell’esecuzione in sede di
opposizioni, che si sostanziano in un vero e pro-
prio giudizio di cognizione.
Tuttavia, le due figure rimangono profonda-
mente diverse per quanto riguarda la sostanza
delle rispettive attività, poiché mentre il processo
ordinario di cognizione è finalizzato all’accerta-
mento di un diritto (ad esempio, stabilire se Tizio
è debitore di Caio), il processo di esecuzione si
risolve nella realizzazione materiale di un diritto
già accertato (Mandrioli).
In ogni caso, il giudice dell’esecuzione, al pa-
ri del giudice istruttore nel processo ordinario di
cognizione, deve esercitare tutti i poteri necessa-
ri per consentire il legale e sollecito svolgimento
del procedimento e non può essere sostituito se
non in caso di assoluto impedimento o di gravi
esigenze di servizio (➠ 174).
485.
Audizione degli interessati. –
Quando la legge richiede (1) o il giudice
ritiene necessario che le parti ed eventual-
mente altri interessati siano sentiti, il giu-
dice stesso fissa con decreto l’udienza alla
quale il creditore pignorante, i creditori in-
tervenuti (499, 525, 528, 551, 563), il de-
bitore ed eventualmente gli altri interessati
debbono comparire davanti a lui.
Il decreto è comunicato dal cancelliere
(136).
Se risulta o appare probabile che alcuna
delle parti non sia comparsa per cause indi-
pendenti dalla sua volontà, il giudice del-
l’esecuzione fissa una nuova udienza della
quale il cancelliere dà comunicazione (136)
alla parte non comparsa (597).
(1) Conversione del pignoramento (art. 495); distri-
buzione della somma ricavata (art. 510); risoluzione delle
controversie in sede di distribuzione della somma ricavata
(art. 512); istanza di assegnazione o di vendita di beni mo-
bili (art. 530) o di beni immobili (art. 569); distribuzione
amichevole della somma ricavata (art. 541); assegnazione e
vendita di cose dovute dal terzo (art. 552); affidamento della
cosa data in pegno all’assegnatario o aggiudicatario del cre-
dito espropriato (art. 554); custodia dei beni pignorati (artt.
559, 560), deliberazione sull’offerta di acquisto nella ven-
dita immobiliare (art. 572); nuova udienza dopo l’incanto
andato deserto (art. 590); cessazione dell’amministrazione
594
486Libro III - Del processo di esecuzione
giudiziaria (art. 595); formazione del processo di distribu-
zione della somma ricavata dalla vendita immobiliare (art.
596); espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 600,
604); istanza di sospensione del processo di esecuzione (art.
625); autorizzazioni sul modo della custodia dell’immobile
pignorato (artt. 560; 171 att.); cancellazione della trascri-
zione del pignoramento (artt. 562; 172 att.); nuova udienza
dopo la decadenza dell’aggiudicatario (artt. 587; 176 att.);
rendiconto dell’amministratore dell’immobile pignorato
(artt. 593; 178 att.).
1) DEFINIZIONI.
“Creditore pignorante” è quel soggetto ad
istanza del quale l’ufficiale giudiziario pone in
essere il pignoramento, dietro esibizione del ti-
tolo esecutivo e del precetto debitamente noti-
ficati.
I “creditori intervenuti” sono gli eventuali al-
tri creditori che abbiano usufruito dell’iniziativa
del creditore procedente per insinuarsi nel proce-
dimento esecutivo e partecipare alla ripartizione
del denaro ricavato dalla vendita dei beni pigno-
rati in misura proporzionale al credito di ciascu-
no, fatte salve le eventuali cause di prelazione.
Infine, gli “altri interessati” sono i soggetti,
diversi dalle parti, che possono essere coinvolti
nel processo esecutivo, come ad esempio coloro
che fanno offerte per acquistare il bene immobi-
le pignorato (➠ 571).
2) L’AUDIZIONE E LA PROCEDURA.
La giurisprudenza (Cass. n. 8293/1993) e
la dottrina dominanti (Mandrioli, Castoro) hanno
più volte precisato che, nel processo esecutivo,
il principio del contraddittorio non è fondamentale
(poiché il processo esecutivo è destinato non al-
l’accertamento dei diritti ma alla loro materiale
realizzazione), se non nel giudizio che nasce in
seguito all’opposizione all’esecuzione (➠ 615) o
agli atti esecutivi (➠ 617), e che l’audizione de-
gli interessati prevista dalla norma in esame non
è finalizzata a costituire un formale contradditto-
rio quanto, piuttosto, a provocare la collaborazio-
ne delle parti per il miglior esercizio dei poteri di-
rettivi del giudice dell’esecuzione, quando questi
lo ritenga necessario o la legge lo preveda. Se-
condo altri autori (Carnelutti), invece, il processo
esecutivo necessita sempre di accertare i fatti e
di applicare la legge con conseguente necessità
del contraddittorio.
Se si segue la tesi che non considera rile-
vante il contraddittorio nell’ambito del processo
esecutivo, è giocoforza concludere che in questo
tipo di processo non vi è costituzione delle parti e
che non è necessaria l’assistenza di un difensore
(almeno per il debitore: Tarzia). Inoltre, i termi-
ni di comparizione delle parti non sono regolati
dalle norme ordinarie sui termini di comparizione
(➠ 163bis), ma sono fissati dal giudice dell’ese-
cuzione tenuto conto del luogo della notifica e di
quello di comparizione.
In dipendenza della negazione del contraddit-
torio come principio rilevante nel processo esecu-
tivo, si ritiene che la mancata comparizione dei
soggetti indicati dall’art. 485 (comparizione che
deve essere disposta dal giudice dell’esecuzione
con decreto comunicato alle parti personalmente
o a mezzo posta o notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario) non sia causa di nullità degli atti pro-
cessuali (Mandrioli).
Il processo esecutivo ha carattere tipicamente
unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti,
che nel processo medesimo venga disposta dal
giudice, quando la ritenga necessaria o quando
la legge la prescriva, avviene non per costituire
un formale contraddittorio ma soltanto per il mi-
gliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata
al giudice stesso; pertanto, qualora il giudice del-
la esecuzione non disponga la comparizione del
debitore, nei casi previsti dalla legge, ovvero non
venga portato a conoscenza del debitore stesso
il decreto con il quale sia stata fissata l’udien-
za per la sua comparizione, non si verifica una
violazione del principio del contraddittorio, de-
ducibile in ogni momento della procedura; detta
omissione può soltanto riflettersi sul successivo
atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo
ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell’omes-
sa sua audizione, può insorgere esclusivamente
con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel
termine di cui all’art. 617.
486.
Forma delle domande e delle
istanze. – Le domande e le istanze che si
propongono al giudice dell’esecuzione, se la
legge non dispone altrimenti, sono propo-
ste oralmente quando avvengono all’udien-
za, e con ricorso (125) da depositarsi in
cancelleria negli altri casi (38 ss. att.).
1) FORMA ORALE O SCRITTA.
Le istanze e le domande delle parti proposte
al giudice dell’esecuzione rivestono la forma ora-
le se presentate in udienza e quella del ricorso
scritto (depositato nella cancelleria del giudice)
se presentate fuori udienza (Mandrioli).
Nel caso in cui le istanze o domande siano
dirette ad introdurre un’opposizione all’esecuzio-
ne ex art. 615 o un’opposizione agli atti esecuti-
vi ex art. 617, la dottrina prevalente (Mandrioli,
Castoro) ritiene che debbano rivestire la forma
scritta del ricorso e contenere i requisiti formali
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