Delle opposizioni

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine711-719
711
Titolo V - Delle opposizioni 614 bis
è impugnabile dagli interessati con opposizione
agli atti esecutivi (Cass. n. 10805/2000).
Se, invece, l’ordinanza in discorso contenga
statuizioni contrastanti col contenuto del titolo
o decida controversie insorte sul merito della si-
tuazione contenuta nel titolo o sulla conformità
al titolo della pretesa esecutiva dell’istante, ha in
realtà natura di sentenza ed è, come tale, appel-
labile (Cass. n. 4407/1992).
L’attuazione coattiva del diritto, attribuito
con la sentenza di divorzio o di separazione al
coniuge non aff‌idatario della prole minorenne,
di visitare periodicamente i f‌igli e di intrattenersi
con loro per un certo tempo (cd. diritto di vi-
sita), deve avvenire nelle forme dell’esecuzione
forzata degli obblighi di fare o di non fare, sicché
la competenza spetta, quale giudice dell’esecu-
zione, al pretore del luogo in cui l’obbligo deve
essere adempiuto, e cioè nel cui mandamento si
trova il comune di residenza del minore (Cass.
n. 6912/1982).
Analogamente, si è affermato che l’attuazio-
ne coattiva di un provvedimento relativo all’af-
f‌idamento di minori, contenuto in una sentenza
munita di eff‌icacia esecutiva (nella specie, ordine
di restituzione del minore ai genitori, a seguito di
revoca della dichiarazione di adottabilità in esi-
to a giudizio di opposizione) è disciplinata dalle
norme sull’esecuzione forzata di un obbligo di
fare, a norma dell’art. 612 e, pertanto, dopo la
notif‌icazione del precetto, deve essere proposto
ricorso al pretore, il quale, sentita la parte ob-
bligata, determina i tempi e le modalità dell’ese-
cuzione (Cass. n. 292/1979).
614
bis
. (1) Attuazione degli ob-
blighi di fare infungibile o di non
fare. – Con il provvedimento di condan-
na il giudice, salvo che ciò sia manifesta-
mente iniquo, f‌issa, su richiesta di parte,
la somma di denaro dovuta dall’obbligato
per ogni violazione o inosservanza succes-
siva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzio-
ne del provvedimento. Il provvedimento di
condanna costituisce titolo esecutivo per il
pagamento delle somme dovute per ogni
violazione o inosservanza. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano
alle controversie di lavoro subordinato pub-
blico e privato e ai rapporti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa di cui all’ar-
ticolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della
somma di cui al primo comma tenuto con-
to del valore della controversia, della natura
della prestazione, del danno quantif‌icato o
prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’art. 49, comma
1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio
2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge,
tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data
della sua entrata in vigore.
TITOLO V
DELLE OPPOSIZIONI
L’opposizione all’esecuzione ( 615) consi-
ste nella contestazione, da parte del debitore, del
diritto del creditore di procedere ad esecuzione
forzata.
In altri termini, il debitore contesta l’azione
esecutiva sotto i diversi prof‌ili del difetto origi-
nario di un titolo esecutivo, della sopravvenuta
sua ineff‌icacia, della contestazione del credito
risultante dal titolo, della pignorabilità dei beni
etc.
Se l’opposizione è proposta prima dell’inizio
dell’esecuzione, va effettuata nella forma del-
l’opposizione al precetto mediante atto di cita-
zione davanti al giudice competente per valore
o materia e per territorio ( 27), e il giudice
può sospendere l’esecuzione in presenza di gravi
motivi (novità, quest’ultima, introdotta dal legi-
slatore del 2005).
Invece, se l’opposizione viene effettuata dopo
l’inizio dell’esecuzione, va proposta mediante ri-
corso al giudice dell’esecuzione, il quale provve-
de all’istruzione della causa o, se è incompeten-
te, rimette le parti al giudice competente.
L’opposizione agli atti esecutivi ( 617-618),
a differenza dell’opposizione all’esecuzione, non
consiste nella contestazione in radice del diritto
del creditore di procedere ad esecuzione forzata,
ma nella contestazione, da parte del debitore,
della regolarità formale del titolo esecutivo o del
precetto e della loro notif‌icazione, nonché nel-
la contestazione degli atti del procedimento di
esecuzione.
Con tale forma di opposizione, quindi, si con-
testano i singoli atti esecutivi.
Prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizio-
ne agli atti esecutivi si propone con atto di ci-
tazione da notif‌icarsi entro venti giorni (termine
elevato dalla l. n. 80/2005) dalla notif‌ica del ti-
tolo esecutivo e del precetto (o dal giorno in cui i

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT