Dell'esecuzione per consegna o rilascio

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine703-708
703
Titolo III - Dell’esecuzione per consegna o rilascio 605
dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a
produrre effetti immediati e diretti”).
3) DISPOSIZIONI APPLICABILI.
Il pignoramento colpisce solamente i beni del
terzo. Inoltre, al f‌ine di garantire al terzo proprie-
tario le stesse prerogative e gli stessi strumenti
di difesa previsti per il debitore, al terzo si ap-
plicano tutte le disposizioni relative al debitore
stesso, tranne il divieto di fare offerte all’incanto;
il terzo, inoltre, ai sensi del 2° comma dell’art.
604, deve essere sentito tutte le volte in cui deve
essere sentito il debitore.
TITOLO III
DELL’ESECUZIONE PER CONSEGNA
O RILASCIO
L’art. 2930 c.c. stabilisce che, se non è
adempiuto l’obbligo di consegnare una determi-
nata cosa mobile o di rilasciare una determinata
cosa immobile, l’avente diritto può ottenere la
consegna o il rilascio forzati secondo le norme
previste dal codice di procedura civile (artt. 605
e ss.).
Pertanto, le norme del presente titolo hanno
lo scopo di consentire, al soggetto che ne ha di-
ritto, di ottenere la consegna o il rilascio di un
bene mobile o immobile, al f‌ine di conseguire il
possesso o la detenzione del bene stesso.
Tale diritto può essere di natura reale (si pen-
si, ad esempio, al diritto di un soggetto di ottene-
re il rilascio di un immobile di sua proprietà de-
tenuto da un terzo senza giustif‌icazione), oppure
può derivare da un rapporto di natura personale
(si pensi, ad esempio, al diritto del conduttore di
ottenere il rilascio dell’immobile locato da parte
del locatore).
Peraltro, secondo alcuni (Satta) questa forma
di esecuzione riguarda soltanto la tutela di diritti
di natura reale.
A differenza delle altre forme di esecuzione
forzata, l’esecuzione per consegna o rilascio non
comporta alcun trasferimento di ricchezza (tipi-
co, invece, dell’espropriazione forzata) né accer-
tamento di obblighi (come accade nell’esecuzio-
ne degli obblighi di fare o non fare).
Piuttosto, l’esecuzione in esame si condensa
in un unico atto col quale l’uff‌iciale giudiziario
trasferisce il possesso di un bene (mobile o im-
mobile) all’avente diritto.
Si tratta, in sostanza, di una forma di esecu-
zione che incide soltanto sulla realtà materiale,
che non richiede pertanto la presenza del giudice
dell’esecuzione, la cui entrata in scena è soltanto
eventuale.
L’esecuzione per consegna o rilascio può ri-
guardare anche soggetti diversi dal debitore indi-
cato nel titolo esecutivo, in quanto l’ordine di ri-
lascio contenuto nel titolo è eff‌icace erga omnes,
e quindi l’esecuzione può avvenire nei riguardi
di qualunque soggetto che si trovi nel godimento
del bene, il quale peraltro potrà proporre oppo-
sizione ex art. 404 per far valere la titolarità di
un diritto prevalente rispetto a quello portato ad
esecuzione (Satta; contra Mandrioli, per il quale
l’ordine di rilascio riguarda soltanto il debitore, i
suoi successori e il subconduttore).
605.
Precetto per consegna o rila-
scio. – Il precetto per consegna di beni
mobili o rilascio di beni immobili (16, 568;
2930 c.c.) deve contenere, oltre le indica-
zioni di cui all’art. 480, anche la descrizio-
ne sommaria dei beni stessi (677).
Se il titolo esecutivo (474) dispone cir-
ca il termine della consegna o del rilascio,
l’intimazione va fatta con riferimento a tale
termine (482).
1) IL TITOLO ESECUTIVO.
L’esecuzione per consegna o rilascio può es-
sere azionata sulla scorta di:
- una sentenza contenente l’ordine di conse-
gna o rilascio;
- altri provvedimenti muniti di eff‌icacia esecu-
tiva ex art. 474 (ad esempio, ordinanza di con-
valida di sfratto ex art. 663, ordinanza provviso-
ria di rilascio ex art. 665, ordine di liberazione
pronunciato dal giudice dell’esecuzione ex art.
560);
- atti pubblici ricevuti dal notaio e dagli altri
pubblici uff‌icialo autorizzati a riceverli;
- altri atti ai quali la legge attribuisce espres-
samente eff‌icacia esecutiva (ad esempio, il ver-
bale di conciliazione giudiziale).
2) CONTENUTO DEL PRECETTO.
Aff‌inché il creditore possa procedere all’ese-
cuzione per consegna o rilascio, occorre che il
precetto, notif‌icato al debitore, contenga, oltre
alle indicazioni ex art. 480, la descrizione som-
maria dei beni da consegnare o da rilasciare.
Peraltro, se la descrizione del bene è contenu-
ta nel titolo esecutivo, non è necessario che ven-
ga ripetuta anche nell’atto di precetto (Cass. n.
2579/1982).
In caso di rilascio di un bene immobile, è suf-
f‌iciente indicare il numero dei vani di cui l’im-
mobile si compone e la sua esatta ubicazione
territoriale; peraltro, la descrizione sommaria del

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT