Della sospensione e dell'estinzione del processo
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 720-728 |
720
623Libro III - Del processo di esecuzione
TITOLO VI
DELLA SOSPENSIONE
E DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO
CAPO I
DELLA SOSPENSIONE
DEL PROCESSO
623.
Limiti della sospensione. –
Salvo che la sospensione sia disposta dalla
legge (295, 601) o dal giudice davanti al
quale è impugnato il titolo esecutivo (1),
l’esecuzione forzata non può essere sospe-
sa che con provvedimento (296, 487, 624,
6252) del giudice dell’esecuzione (484).
(1) Sospensione disposta dal giudice d’appello (artt. 283,
351); sospensione disposta in pendenza del ricorso per cas-
sazione (art. 373), della revocazione (art. 401), dell’oppo-
sizione di terzo (art. 407); sospensione dell’esecuzione prov-
visoria del decreto ingiuntivo (art. 649) e dell’ordinanza di
convalida di licenza o di sfratto (art. 668); sospensione del-
l’esecuzione del lodo in pendenza dell’impugnazione di nul-
lità (art. 830); sospensione dell’esecuzione nei giudizi cam-
biari di cognizione o di opposizione a precetto (art. 65 R.D.
14 dicembre 1933, n. 1669); sospensione degli atti esecutivi
nella opposizione a precetto di pagamento di assegno (art. 56
R.D.L. 21 dicembre 1933, n. 1736).
1) IPOTESI DI SOSPENSIONE.
La sospensione può essere disposta (De Gio-
ia-Lauro):
- dalla legge, durante il tempo necessario a
definire le controversie distributive di cui all’art.
512 o se è iniziato il giudizio di accertamento
dell’obbligo del terzo (➠ 548, 549) o quando
si deve procedere alla divisione dei beni di cui
è stata pignorata la quota indivisa (➠ 601). Nei
casi di sospensione ope legis il provvedimento
del giudice ha natura meramente dichiarativa;
- dal giudice davanti al quale è impugnato il
titolo esecutivo, il quale può sospenderne l’effi-
cacia esecutiva in attesa che venga deciso il gra-
vame. Si tratta, in particolare, della sospensione
disposta dal giudice d’appello (➠ 283, 351),
della sospensione disposta in pendenza del ri-
corso per Cassazione (➠ 373), della revocazio-
ne (➠ 401), dell’opposizione di terzo (➠ 407),
della sospensione dell’esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo (➠ 649) e dell’ordinanza di
convalida di licenza o di sfratto (➠ 668), della
sospensione dell’esecuzione del lodo in penden-
za dell’impugnazione di nullità (➠ 830), della
sospensione dell’esecuzione nei giudizi cambia-
ri di cognizione o di opposizione a precetto (art.
65, R.D. 1412-1933, n. 1669), della sospensio-
ne degli atti esecutivi nell’opposizione a precetto
di pagamento di assegno (art. 56, R.D.L. 21-12-
1933, n. 1736);
- con provvedimento del giudice dell’esecuzio-
ne, in caso di opposizione all’esecuzione, agli atti
esecutivi o di terzi.
624.
(1) Sospensione per opposi-
zione all’esecuzione. – Se è proposta
opposizione all’esecuzione a norma degli
articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzio-
ne, concorrendo gravi motivi sospende, su
istanza di parte, il processo con cauzione o
senza.
Contro l’ordinanza che provvede sul-
l’istanza di sospensione è ammesso reclamo
ai sensi dell’articolo 669 terdecies. La dispo-
sizione di cui al periodo precedente si ap-
plica anche al provvedimento di cui all’arti-
colo 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo di-
sposta ai sensi del primo comma, se l’or-
dinanza non viene reclamata o viene con-
fermata in sede di reclamo, e il giudizio di
merito non è stato introdotto nel termine
perentorio assegnato ai sensi dell’articolo
616, il giudice dell’esecuzione dichiara, an-
che d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del
processo e ordina la cancellazione della tra-
scrizione del pignoramento, provvedendo
anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile
ai sensi dell’articolo 630, terzo comma (2).
La disposizione di cui al terzo comma
si applica, in quanto compatibile, anche al
caso di sospensione del processo disposta ai
sensi dell’articolo 618 (3).
(1) L’originario articolo 624 è stato dapprima così sosti-
tuito dagli attuali articoli 624 e 624 bis dall’art. 2, comma
3, lett. e), n. 42), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conver-
tito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e
successivamente così modificato dall’art. 18 della L. 24 feb-
braio 2006, n. 52.
A norma dell’art. 2, comma 3 sexies, dello stesso D.L. n.
35/2005, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28
dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art.
39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, que-
sta disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si ap-
plica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di
entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la
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