Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine708-711
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611 Libro III - Del processo di esecuzione
temporaneo, non vincolano il giudice che li ha
emessi, che può sempre modif‌icarli per adattarli
alla concreta situazione di fatto; invece, i det-
ti provvedimenti, ove non si limitino a risolvere
diff‌icoltà solo materiali nell’esecuzione bensì
comportino la risoluzione di questioni relative al
diritto di procedere alla esecuzione, hanno natura
di sentenza e sono, pertanto, soggetti ai mezzi
ordinari di impugnazione (Cass. n. 8874/1992).
611.
Spese dell’esecuzione. – Nel
processo verbale (126) l’uff‌iciale giudiziario
specif‌ica tutte le spese anticipate dalla parte
istante.
La liquidazione delle spese (652) è fatta
dal giudice dell’esecuzione (1) a norma de-
gli articoli 91 e seguenti (2) con decreto che
costituisce titolo esecutivo (91, 474).
(1) La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole:
«giudice dell’esecuzione» dall’art. 93 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decor-
rere dal 2 giugno 1999.
(2) Le parole: «a norma degli articoli 91 e seguenti» sono
state inserite dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 39), del D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif‌icazioni, nella
L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3 sexies, dello stesso prov-
vedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28
dicembre 2005, n. 263 e successivamente modif‌icato dall’art.
39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modif‌icazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, que-
sta disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si ap-
plica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di
entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme pre-
cedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti
di titolo esecutivo conserva eff‌icacia se avvenuto prima del
1° marzo 2006.
1) IL RIFERIMENTO AGLI ARTT. 91 E SS.
L’art. 611 rappresenta un’applicazione del-
la regola generale, in tema di competenza sulla
condanna alle spese, f‌issata dall’art. 91
(come ora evidenzia espressamente la nor-
ma in esame, a seguito delle modif‌iche intro-
dotte dalla l. n. 80/2005), con la conseguenza
che spetta in via esclusiva al giudice dell’esecu-
zione statuire sul diritto al rimborso - e relativa
liquidazione - delle spese sostenute dalla parte
istante nella procedura esecutiva per consegna
o rilascio.
Infatti, nel verbale relativo allo svolgimento
delle operazioni di consegna o rilascio, deposita-
to nella cancelleria del giudice competente, l’uf-
f‌iciale giudiziario indica tutte le spese anticipate
dalla parte istante.
Le spese del procedimento esecutivo per con-
segna o rilascio liquidabili ai sensi dell’art. 611
sono:
- le spese vive anticipate dall’istante (notif‌ica-
zione dell’avviso ex art. 608, custodia dei beni,
compenso dell’uff‌iciale giudiziario etc.);
- i diritti e gli onorari di avvocato, ossia le spe-
se affrontate dal creditore per munirsi di un di-
fensore (in passato, invece, si riteneva che se il
creditore voleva ottenere il pagamento delle spe-
se sostenute per la difesa legale doveva proporre
ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 davanti
allo stesso uff‌icio giudiziario sotto il cui controllo
si era svolta la procedura esecutiva: Pret. Bolo-
gna, 19-5-1998).
La liquidazione delle spese, a differenza di
quanto accade nel processo ordinario di cognizio-
ne, non può essere disposta d’uff‌icio dal giudice
ma deve essere chiesta dalla parte che ha ottenuto
la consegna o il rilascio del bene, tenuto conto
tra l’altro che l’esecuzione in esame è governata
principalmente dall’uff‌iciale giudiziario mentre
la presenza del giudice è soltanto eventuale.
Il rinvio dell’art. 611 agli artt. 91 e ss. im-
pone di individuare, nell’ambito della disciplina
sulle spese, le norme concretamente applicabili
all’esecuzione per consegna o rilascio.
Sul punto, può affermarsi che il rinvio vada
riferito ai soli artt. 91-97, con esclusione:
- dell’art. 92, 2° comma (soccombenza reci-
proca) e 3° comma (conciliazione);
- dell’art. 95, che riguarda solamente l’espro-
priazione forzata;
- dell’art. 96 (responsabilità aggravata);
- dell’art. 98, dichiarato costituzionalmente
illegittimo da Corte cost. n. 67/1960.
TITOLO IV
DELL’ESECUZIONE FORZATA
DI OBBLIGHI DI FARE
E DI NON FARE
L’art. 2931 c.c. stabilisce che, se non è
adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può
ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbli-
gato nelle forme stabilite dal codice di procedura
civile (artt. 612 e ss.).
L’art. 2933 c.c., inoltre, precisa che se non è
adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto
può ottenere che sia distrutto, a spese dell’ob-
bligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’ob-
bligo. Tuttavia, se la distruzione della cosa arreca

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