DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009 - Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nonche di tipologie e importi di valore per la loro effettuazione in economia o a trattativa privata. (Decreto n. 8/2009). (09A07707)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, ed in particolare l'art. 29, comma 4, che affida a un regolamento la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'individuazione dei lavori, forniture e servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante le «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, recante «Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente il «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visti gli articoli 14 e 57 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, che escludono dall'applicazione della direttiva gli appalti pubblici dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza o quando cio' sia necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 2, 3 e 4, del 1° agosto 2008, che disciplinano rispettivamente l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici del DIS, dell'AISE e dell'AISI;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5, adottato in data 1° agosto 2008, recante disposizioni in materia di contabilita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;

Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007 che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Considerato che le esigenze di segretezza e sicurezza che connotano l'attivita' degli organismi per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato richiedono la definizione di procedure differenziate per lo svolgimento dell'attivita' contrattuale in aderenza ai principi fissati dalla citata direttiva europea;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica,

Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

    1. legge, la legge 3 agosto 2007, n. 124;

    2. Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;

    3. Autorita' delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio cui il Presidente puo' delegare i compiti a lui attribuiti in via non esclusiva;

    4. codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

    5. DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge;

    6. AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'art. 6 della legge;

    7. AISI, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'art. 7 della legge;

    8. organismi, il DIS, l'AISE e l'AISI;

    9. Direttore, il Direttore generale del DIS e i Direttori dell'AISE e dell'AISI;

    10. struttura amministrativa, la struttura cui sono affidate nell'ambito di ciascun organismo le procedure di esecuzione della spesa;

    11. struttura tecnica, tutte le strutture che, nella materia di competenza, predispongono programmi, capitolati tecnici e provvedono alla gestione tecnica dei contratti, ovvero concorrono a tale attivita';

    12. strutture decentrate, i centri operativi e, per particolari esigenze, le articolazioni dell'AISE e dell'AISI.

  2. Nelle attivita' precontrattuali, contrattuali e di esecuzione, il DIS, l'AISE e l'AISI adottano le denominazioni convenzionali stabilite con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorita' delegata, ove istituita.

    Art. 2.

    Oggetto

  3. Il presente decreto disciplina le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del codice, e individua i lavori, le forniture ed i servizi che, per importo di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata dagli stessi organismi.

    Art. 3. Acquisto di beni e servizi ed esecuzione di lavori Principi generali

  4. Per la protezione degli interessi essenziali alla sicurezza dello Stato, che impongono speciali misure di segretezza e sicurezza, nonche' per assicurare la necessaria tempestivita' all'attivita' degli organismi, l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori sono effettuati con la procedura di spesa in economia ovvero mediante contratti a trattativa privata, secondo le modalita' previste nel presente decreto e nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, correttezza e parita' di trattamento.

  5. L'esecuzione di lavori comunque relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle sedi degli organismi, nonche' di ogni altra loro infrastruttura di cui al punto 10 dell'Allegato al d.P.C.M. 8 aprile 2008, recante «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato», rientra nel novero delle opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della...

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