DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 680 - Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato

Coming into Force28 Dicembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/12/13/094G0686/ORIGINAL
Published date13 Dicembre 1994
Enactment Date11 Novembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.290 del 13-12-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme per il coordinamento delle disposizioni in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con quelle concernenti la sicurezza dello Stato;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, sull'istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 della medesima legge;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Acquisita l'intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per legge, la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

  2. per decreto legislativo, il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

  3. per Organismi, gli Organismi di informazione e di sicurezza di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

  4. per Servizi, il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ed il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);

  5. per ANS, l'Autorita' nazionale per la sicurezza per la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato;

  6. per Segreteria del CESIS, la Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza;

  7. per Autorita', l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1 gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge. 3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facolta' di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorita' medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della meta'. 4. Le comunicazioni all'Autorita' concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata. 5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali. 7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresi' individuate particolari modalita' di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia". - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e' il seguente: "Art. 1. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilita' politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attivita' attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a cio' competenti; esercita la tutela del segreto di Stato". "Art. 2. - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza. Il Comitato...

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