DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n. 165 - Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force15 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/14/099G0244/CONSOLIDATED/20180623
Published date14 Giugno 1999
Enactment Date27 Maggio 1999
Official Gazette PublicationGU n.137 del 14-06-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la prelimimare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

  1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, e' soppressa e posta in liquidazione.

  2. Il commissario liquidatore dell'AIMA e' nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole, che ne determina il compenso di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la prelimimare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

  1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, e' soppressa e posta in liquidazione.

  2. Il commissario liquidatore dell'AIMA e' nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole, che ne determina il compenso di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la prelimimare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74

Art 2.

Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

  1. E' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero.

  2. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

  3. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie, e puo' dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.

  4. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 2.

Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

  1. E' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.

  2. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

  3. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie, e puo' dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.

  4. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni. 4-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonche' nella qualifica di organismo pagatore.

Art 2.

Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

  1. E' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.

  2. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

  3. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie, e puo' dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.

  4. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonche' nella qualifica di organismo pagatore. 5

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74

Art 3.

Funzioni dell'Agenzia e delle regioni

  1. L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.

  2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento.

  3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di societa' a capitale misto pubblicoprivato.

  4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia e' organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi...

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