LEGGE 14 agosto 1982, n. 610 - Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Coming into Force10 Settembre 1982
Published date26 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/26/082U0610/CONSOLIDATED/19990614
Enactment Date14 Agosto 1982
Official Gazette PublicationGU n.235 del 26-08-1982 - Suppl. Ordinario
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare)

Il CIPAA - Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare - istituito con legge 27 dicembre 1977, n. 984, in conformita' con la normativa comunitaria ed in armonia con le indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli obiettivi della politica agricoloalimentare, ivi compresi quelli relativi agli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, dei prodotti della distillazione vitivinicola, nonche' dei prodotti ittici, necessari ad assicurare il regolare andamento del mercato stesso e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare provvede l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni, riordinata secondo quanto disposto dalla presente legge, con ordinamento e bilancio autonomi.

A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 5, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base e' redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, e', in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Eventuali modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma precedente sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il CIPAA, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 5, approva la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'AIMA da trasmettere al Parlamento.

In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' tenuto altresi' a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive relative alle attivita' svolte dall'AIMA per gli interventi comunitari, nonche' alle attivita' svolte dagli enti o organismi pubblici di cui al successivo articolo 3, primo comma, lettera a).

Art 2.

ART. 2. (Mercato risicolo)

In attuazione di quanto prevedono il secondo comma dell'articolo 71, l'articolo 72 e l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati, e per le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso, l'Ente nazionale risi e le regioni interessate concordano i rispettivi interventi per la regolazione del mercato risicolo, sulla base di una programmazione annuale.

Art 3.

ART. 3. (Compiti e ordinamento dell'AIMA)

Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, l'AIMA:

  1. svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

  2. cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i mangimi, e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno nonche' alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali;

  3. cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri paesi; cura, altresi' la esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla CEE;

  4. eroga, avvalendosi dei mezzi derivanti dalla propria gestione finanziaria, in relazione all'andamento del mercato interno e alle disponibilita' provenienti in via prioritaria dal Mezzogiorno e dalle altre aree svantaggiate considerate tali dalla normativa comunitaria, prodotti agro-alimentari a paesi in via di sviluppo, individuati d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la nutrizione;

  5. cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attivita' l'AIMA puo' avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale;

  6. in relazione ai compiti di cui alla lettera c), fa parte, insieme all'Istituto nazionale della nutrizione, del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo istituito con l'articolo 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38;

  7. in presenza di gravi turbative del mercato dei fertilizzanti determinanti rilevanti difficolta' di approvvigionamento da parte delle imprese agricole, cura, su specifiche autorizzazioni del CIPAA, operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di tali prodotti, per il loro stoccaggio ed immissione regolata sul mercato, alle condizioni stabilite dallo stesso CIPAA;

  8. esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA sono disciplinati in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilita' organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5.

In particolare lo statuto-regolamento determina la struttura organizzativa della Azienda e le attribuzioni dei compiti degli organi e degli uffici e disciplina le funzioni del direttore generale e degli altri dirigenti.

Il direttore generale dell'AIMA, che e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' preposto alla direzione operativa dell'azienda nel rispetto ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; sovrintende alla organizzazione dei servizi e ne e' responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; svolge per incarico di questo, salvo ratifica, determinati compiti di spettanza del medesimo in casi di urgenza.

Con lo statuto-regolamento si provvede altresi' ad adeguare l'organizzazione e le modalita' di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.

Lo statuto-regolamento, in relazione ai criteri ed alle direttive di cui al secondo comma del presente articolo, determina altresi' i necessari ed opportuni adattamenti alle norme di contabilita' generale dello Stato per quanto concerne le procedure da seguire per l'attivita' contrattuale e l'aggiudicazione delle relative forniture, nonche' le procedure e le modalita' di pagamento, i modi di prestazione delle cauzioni e della eventuale loro restituzione, tenuto anche conto della necessita' di assicurare l'esecuzione degli interventi disposti dalla CEE in conformita' ai tempi e alle modalita' stabiliti dalla normativa comunitaria.

Art 4.

ART. 4. (Organi dell'AIMA e loro competenze)

Gli organi dell'AIMA sono:

  1. il presidente;

  2. il Consiglio di amministrazione;

  3. il Collegio dei revisori dei conti.

    Il presidente dell'AIMA e' il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

    Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessita' e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione.

    In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.

    Il Consiglio di...

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