LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984 - Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani

Coming into Force24 Gennaio 1978
Published date09 Gennaio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/01/09/077U0984/CONSOLIDATED/19861113
Enactment Date27 Dicembre 1977
Official Gazette PublicationGU n.8 del 09-01-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonche' al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura, della vitivinicoltura, nonche' della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla presente legge.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale; per i settori relativi alla forestazione e alla irrigazione hanno durata decennale.

Art 1.

Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonche' al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura, della vitivinicoltura, nonche' della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla presente legge.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale; per i settori relativi alla forestazione e alla irrigazione hanno durata decennale. 1 AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art 2.

E' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).

Esso e' composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per le partecipazioni statali, per l'industria il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonche' da Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Fatte salve le competenze del Consiglio dei Ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare.

Art 2.

E' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).

Esso e' composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per le partecipazioni statali, per l'industria il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonche' da Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Fatte salve le competenze del Consiglio dei Ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare. (1) 2 AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano. AGGIORNAMENTO (2)

La L. 8 novembre 1986, n. 752 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e' soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE".

Art 3.

Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei Ministri e alle regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati:

  1. gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge;

  2. la ripartizione di massima di tali obiettivi fra le diverse regioni;

  3. gli interventi di competenza nazionale da attuarsi dall'amministrazione dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da societa' a prevalente partecipazione statale e dal laboratorio nazionale irriguo di cui alla legge 1 luglio 1977, n. 403;

  4. l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione del piano nazionale e la loro ripartizione fra gli interventi di competenza nazionale e i programmi regionali;

  5. la ripartizione di massima dei finanziamenti tra le regioni per l'attuazione degli interventi di loro competenza;

  6. la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lettera c);

g)le attivita' d'indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale ivi compresa la compilazione della carta di cui al secondo comma del successivo articolo 10.

Le regioni, entro quarantacinque giorni dall'invio dello schema di cui al primo comma del presente articolo, inviano al CIPAA le osservazioni e i pareri sullo schema di piano unitamente a un proprio schema di programma regionale.

L'amministrazione e gli enti di cui alla lettera c) del presente articolo, entro trenta giorni dall'invio del sopraddetto schema, inviano al CIPAA e alle regioni interessate le proposte per gli interventi di loro competenza.

Art 3.

Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei Ministri e alle regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati:

  1. gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge;

  2. la ripartizione di massima di tali obiettivi fra le diverse regioni;

  3. gli interventi di competenza nazionale da attuarsi dall'amministrazione dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da societa' a prevalente partecipazione statale e dal laboratorio nazionale irriguo di cui alla legge 1 luglio 1977, n. 403;

  4. l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione del piano nazionale e la loro ripartizione fra gli interventi di competenza nazionale e i programmi regionali;

  5. la ripartizione di massima dei finanziamenti tra le regioni per l'attuazione degli interventi di loro competenza;

  6. la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lettera c);

g)le attivita' d'indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale ivi compresa la compilazione della carta di cui al secondo comma del successivo articolo 10.

Le regioni, entro quarantacinque giorni dall'invio dello schema di cui al primo comma del presente articolo, inviano al CIPAA le osservazioni e i pareri sullo schema di piano unitamente a un proprio schema di programma regionale.

L'amministrazione e gli enti di cui alla lettera c) del presente articolo, entro trenta giorni dall'invio del sopraddetto schema, inviano al CIPAA e alle regioni interessate le proposte per gli interventi di loro competenza. 1 AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art 4.

Decorsi i termini di cui al secondo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con una commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisiti i pareri delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori dei settori interessati, delle organizzazioni sindacali e professionali, delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, nonche' di altre associazioni nazionali operanti nei settori di cui all'articolo 1, presi in considerazione i pareri e gli schemi di programma comunicati dalle regioni e le proposte dell'amministrazione e degli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 e valutata la loro coerenza complessiva con gli obiettivi del piano nonche' la loro reciproca compatibilita', adotta entro trenta giorni il testo definitivo del piano nazionale da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei Ministri.

In caso di mancata intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il Consiglio dei Ministri adotta le sue determinazioni sul piano previa informazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Art 4.

Decorsi i termini di cui al secondo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con una commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisiti i pareri delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori dei settori interessati, delle...

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