DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 74 - Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154

Coming into Force08 Luglio 2018
Published date23 Giugno 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/06/23/18G00099/CONSOLIDATED/20191017
Enactment Date21 Maggio 2018
Official Gazette PublicationGU n.144 del 23-06-2018
Titolo I RIORDINO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Art 01.

(Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

((1. Le funzioni gia' attribuite ad Agecontrol S.p.a. relative all'esecuzione di controlli di qualita' su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al Ministero, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15-bis.

  1. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro.

  2. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:

    1. indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'articolo 15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c), d), ed e), che li svolge anche in autonomia organizzativa;

    2. definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4;

    3. esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.a.;

    4. aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.))

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1º dicembre 2017;

Vista la mancata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 gennaio 2018;

Acquisiti i pareri della 9ª Commissione agricoltura del Senato e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

Considerato che le altre Commissioni parlamentari competenti per materia e la Commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

  1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, e' ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.

  2. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicita' ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.

  3. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.

  4. Nell'ambito della potesta' organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia e' articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.

  5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea.

  6. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

  7. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art 2.

Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

  1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, cosi' come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

  2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

  3. L'Agenzia assicura altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilita' a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente piu' incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilita' amministrativa e di costo.

  4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresi' le funzioni gia' attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito...

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