LEGGE 2 luglio 2015, n. 91 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

Coming into Force04 Luglio 2015
Published date03 Luglio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/03/15G00113/ORIGINAL
Enactment Date02 Luglio 2015
Official Gazette PublicationGU n.152 del 03-07-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1.  Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 luglio 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Martina, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 2015, N. 51

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;

al secondo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;

al terzo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;

dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualita' dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite societa' interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della societa' CONSIP Spa, attraverso modalita' tali da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica e' svolta attraverso modalita' tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

.

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 4-ter.1:

alla lettera c), le parole: «ma meno del» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al»;

dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo

;

al comma 3:

alla lettera a) e' premessa la seguente:

0a) al comma 3, quarto periodo, le parole: "due punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "quattro punti percentuali"

;

dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

b-bis) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "dell'azienda" e' inserita la seguente: "cessionaria"

.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «il 20 per cento del relativo settore» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate...

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