MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 2005, n. 22.
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purche' classificate come svantaggiate»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, e' concessa alle imprese agricole, a domanda e nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005.
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere concessi, a valere sulle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilita' di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola
;
al comma 2, le parole da: «10 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «23,79 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600.000 euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni. All'onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca) e, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per...