Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;

Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 19 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, adottato in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 7 novembre 2005 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL;

Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87;

Visto l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

Visto l'articolo 13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Si riportano gli articoli 26, 27 e 29 del decreto

legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia

di rapporto di impiego del personale della carriera

prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio

1999, n. 266):

Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente

capo disciplina il procedimento per la definizione degli

aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del

personale della carriera prefettizia oggetto di

negoziazione.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo

le modalita' e per le materie indicate negli

articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un

decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.

29, comma 5.

3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma

2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e

biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine

di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva

efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto

successivo.

4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul

pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei

Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in

materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non

disciplinate per il personale della carriera prefettizia da

particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale

si provvede, sentite le organizzazioni sindacali

rappresentative, con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato

ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400.

.

Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento

negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica

composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la

presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, o dai

sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una

delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative

del personale della carriera prefettizia individuate con

decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i

criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale

stabiliti per il pubblico impiego.

.

Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura

negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica

almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui

all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i

soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la

sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere

alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,

sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della

rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 27, che le

organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa

rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato

associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe

sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano

trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai

Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le

loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla

sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti

contenenti l'individuazione del personale interessato, i

costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento

economico, nonche' la quantificazione complessiva della

spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della

copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di

validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso

comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico

di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto

a quanto stabilito nel documento di programmazione

economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge

finanziaria, nonche' nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni

dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le

compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di

cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo

schema di decreto del Presidente della Repubblica da

adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della

legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del

Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia

definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,

il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato

della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai

rispettivi regolamenti.

6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del

Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le

materie specificamente ivi indicate, possono essere

conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico

che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano

esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del

predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra

una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari

degli uffici centrali e periferici individuati

dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente

della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione

sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti

strutture periferiche delle organizzazioni sindacali

firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In

caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta

impregiudicato il potere di autonoma determinazione

dell'amministrazione.

.

-...

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