SENTENZA Nº 201400526 di TAR Piemonte, 12-03-2014

Presiding JudgeSALAMONE VINCENZO
Date12 Marzo 2014
Published date27 Marzo 2014
Judgement Number201400526
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia)
N. 01589/2007 REG.RIC.

N. 00526/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01589/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AZIENDA AGRICOLA SANT'ANNA DI BRONDINO PIERINA, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso, Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

contro

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli avv. Marinella Orlandi, Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre, 60;
EQUITALIA NOMOS S.P.A.;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'AGEA - contenuto negli elenchi dei produttori di latte sottoposti (in esito alla procedura di restituzione e compensazione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2006/2007) a prelievo supplementare per eccedenze di commercializzazione relative al predetto periodo 2006/2007 comunicate al primo acquirente La Lombarda s.c. a r.l. con comunicazione n. CP665-03041386-A nella parte concernente l'azienda agricola Sant'Anna;

- del provvedimento contenuto nella circolare AGEA 09.07.2007 prot. n. AGEA.AGA.2007.43962 e prot. n. AGEA.AGA.2007.43955, con cui l'AGEA ha trasmesso ai primi acquirenti i predetti elenchi;

nonché per l'annullamento, con i motivi aggiunti depositati in data 31 dicembre 2008,

- della cartella di pagamento n. 03720080006413212 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 421.759,78 nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione;

- il presupposto ruolo ordinario n. 2008/3548, reso esecutivo in data 21.08.2008, nella parte concernente l'iscrizione del debito dell'azienda ricorrente;

- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso del relativo procedimento.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di cui in epigrafe si è chiesto l’annullamento (nella parte concernente l’azienda agricola ricorrente) del provvedimento con il quale l’AGEA, in esito alla procedura di restituzione e compensazione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2006/07, ha comunicato le conseguenti imputazioni individuali del prelievo supplementare per ciascuna azienda, ai sensi (da ultimo) del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito in legge n. 119 del 2003.

Agli atti impugnati sono state mosse le seguenti censure:

1) violazione di legge in relazione all’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito in legge n. 118 del 1999, ed all’art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 8 del 2000, convertito in legge n. 79 del 2000, come richiamati dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito in legge n. 119 del 2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione di legge in relazione all’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento n. 1992/3950/CEE. Illegittimità derivata;

2) difetto di motivazione;

3) violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge n. 241 del 1990;

4) violazione di legge in relazione all’art. 4 del Regolamento n. 2003/1788/CE ed all’art. 16 del Regolamento n. 2004/595/CE;

5) violazione di legge in relazione al Regolamento n. 2003/1788/CE sotto ulteriore profilo, nonché violazione dell’art. 9 del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito in legge n. 119 del 2003;

6) violazione di legge in relazione agli artt. 32 e 33 del Trattato CE e, comunque, ai Regolamenti n. 2003/1788/CE e n. 2004/595/CE sotto ulteriore profilo. Illegittimità derivata.


1.1. Con motivi aggiunti depositati il 31 dicembre 2008 l’azienda ricorrente ha impugnato, nei confronti della Regione Lombardia e di Equitalia Nomos s.p.a., anche la cartella di pagamento n. 03720080006413212, avente ad oggetto l’importo di euro 421.759,78, nonché il presupposto ruolo ordinario n. 2008/3548, reso esecutivo in data 21 agosto 2008, nella parte concernente l’iscrizione del debito dell’azienda medesima. Si tratta, in sostanza, dell’iscrizione a ruolo dell’intero importo del prelievo supplementare imputato dall’AGEA per l’annata lattiera 2006/07.

Nei confronti di questi sopravvenuti atti la ricorrente solleva i seguenti vizi:

- violazione di legge in relazione all’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito in legge n. 119 del 2003: nel caso di specie la cartella esattoriale non sarebbe stata preceduta dal dovuto atto di intimazione da parte della Regione;

- eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità del ruolo e della cartella di pagamento: l’importo richiesto – riferisce la ricorrente – sarebbe stato già pagato “in forza della compensazione operata dall’AGEA con i crediti per contributi PAC”;

- violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge n. 212 del 2000: ciò, in quanto il concessionario della riscossione non ha provveduto ad indicare né l’ufficio presso il...

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