LEGGE 30 maggio 2003, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Coming into Force31 Maggio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/05/30/003G0147/ORIGINAL
Published date30 Maggio 2003
Enactment Date30 Maggio 2003
Official Gazette PublicationGU n.124 del 30-05-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, infine, le parole: ", alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni";

al comma 2, la parola: "AGEA" e' sostituita dalle seguenti:

"Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)", dopo la parola: "compete" e' inserita la seguente: "unicamente", le parole: "degli articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 3" e le parole: "di cui agli articoli 9 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8";

al comma 4, il primo periodo e' soppresso;

al comma 5, le parole da: "I produttori" fino a: "dagli acquirenti" sono sostituite dalle seguenti: "Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia" e le parole: ", nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto";

al comma 6, le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 " sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 4", le parole: "tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente" sono sostituite dalle seguenti: "dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228", le parole: "decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto";

al comma 7, le parole: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostitute dalle seguenti: "sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari" e le parole: "di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni del presente decreto";

al comma 8, le parole da: ", con esclusione" fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 9, dopo la parola: "supplementare" e' inserita la seguente: "dovuto" e la parola: "sanzioni" e' sostituita dalla seguente: " misure".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468," sono inserite le seguenti: "considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e";

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

" 2. E' istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.

2-bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: "copia per l'acquirente".

2-ter. La titolarita' del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualita' di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilita' del quantitativo individuale di riferimento".

All'articolo 3:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. In conformita' all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3950/92, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarita' del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarita' della quota i produttori per i quali le regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarita' del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata defnizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota";

al comma 2, dopo le parole: "regolamento (CE) n. 1257/1999" sono inserite le seguenti: "e nel territorio delle regioni insulari" e sono aggiunte, infine, le parole: ", le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate";

il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

"4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorita':

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la fnalita' di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

4-bis. 1n nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata".

All'articolo 4:

al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: " Le regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti;

al comma 2, le parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3" sono soppresse;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "15 giorni" sono inserite le seguenti: "dalla notifica"; al terzo periodo, le parole: "dalla regione competente" sono sostituite. dalle seguenti: "dalla regione o dalla provincia autonoma competente"; al quarto periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinquesimo giorno";

al comma 4, le parole da: "; l'importo di tale" fino alla fine del comma sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: " articolo 14, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: " articolo 14, paragrafo 2"; al secondo periodo, le parole: "n.3950/1992" sono sostituite dalle seguenti: "n.

3950/92" e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole", tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo"; al terzo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 14, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3" e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: ", limitatamente ai soli quantitativi di latte";

al comma 2, le parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32";

al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina";

al comma 4, dopo le parole: " della quota" sono inserite le seguenti: "attraverso il deposito del...

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