DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n. 49 - Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Coming into Force31 Marzo 2003
Published date31 Marzo 2003
Enactment Date28 Marzo 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/03/31/003G0072/CONSOLIDATED/20150506
Official Gazette PublicationGU n.75 del 31-03-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUPPLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione, di riformare la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e dalla Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni generali

  1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

  2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

  3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

  4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

  5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000.

  6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7.

  7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di attuazione di cui al comma 6.

  8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facolta' di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

  9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUPPLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione, di riformare la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e dalla Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni generali

  1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome , alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni.

  2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi dell'articolo 3, l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

  3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

  4. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

  5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000.

  6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto.

  7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente decreto.

  8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 . . ..

  9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Art 2.

Determinazione e comunicazione della quota

  1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

  2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, cosi' come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Art 2.

Determinazione e comunicazione della quota

  1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e...

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