LEGGE 7 aprile 2000, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

Coming into Force08 Aprile 2000
Published date07 Aprile 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/07/000G0123/ORIGINAL
Enactment Date07 Aprile 2000
Official Gazette PublicationGU n.82 del 07-04-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 aprile 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro delle politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2000, N. 8

All'articolo 1:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: " produttori operanti " sono sostituite dalle seguenti: " produttori titolari di quota operanti " e dopo le parole: " oggettivi di priorita' e modalita' " sono inserite le seguenti: " dalle stesse "; al terzo periodo, dopo le parole: " dei giovani agricoltori richiedenti " sono inserite le seguenti: " , di cui alla legge 15 dicembre 1998, n.441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota ";

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

" 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad universita' degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonche' istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive. ";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

" 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43...

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