IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visti gli articoli 33 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1
Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti articoli.
I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel decreto legislativo n. 165 del 1999, devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.