DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2000, n. 188 - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force25 Luglio 2000
Published date10 Luglio 2000
Enactment Date15 Giugno 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/07/10/000G0237/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.159 del 10-07-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visti gli articoli 33 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti articoli.

  2. I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel decreto legislativo n. 165 del 1999, devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art 2.
  1. All'articolo 2 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero".

  2. All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonche' nella qualifica di organismo pagatore.".

Art 3.
  1. All'articolo 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia e' organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali".

Art 4.
  1. Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza agricola). - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attivita': a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

    1. assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici

      comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita'

      formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel

      sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

    2. interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

  2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi...

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