Abrogazione del segreto bancario in ambito fiscale e problemi correlati di tutela del contribuente

AutoreAntonio Perrone
Pagine9-33
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CAPITOLO PRIMO
ABROGAZIONE DEL SEGRETO BANCARIO
IN AMBITO FISCALE E PROBLEMI CORRELATI
DI TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Sommario : 1. Identificazione degli ambiti di indagine. - 2. Evoluzione storica dell’istituto.
Dal segreto alla trasparenza. - 2.1. Tentativo di individuazione di un fondamento
normativo del segreto bancario in ambito fiscale. L’approccio costituzionale, la legge
“bancaria”, la delega per la riforma tributaria del 1971 e l’orientamento della Corte
Costituzionale. - 2.2. Gli sviluppi successivi alla legge delega del 1971 ed anteriori
1991. L’abolizione del segreto bancario nella disciplina fiscale. - 3. Tentativo di in -
dividuazione di una tutela “residuale” per il contribuente.
1. Identificazione degli ambiti di indagine
Se volessimo chiederci quale sia oggi la ragione di un’analisi e di
uno studio sul tema degli accertamenti bancari, la risposta verrebbe
probabilmente da un dato statistico: circa 200 milioni di rapporti comu-
nicati all’anagrafe tributaria per la costituzione del c.d. “archivio” dei
dati bancari1.
Tale dato, peraltro non ancora definitivo, dimostra come le indagini
bancarie, attraverso il monitoraggio di una vastissima serie di rapporti
ed operazioni, costituiscano oggi una delle forme più penetranti di con-
trollo “sostanziale”2 che ha vieppiù il pregio (ovviamente nell’esclusiva
ottica del recupero della materia imponibile) di accelerare e semplifica-
re le modalità di verifica e di estendersi alla platea dei contribuenti.
L’attenzione che il legislatore tributario ha dedicato all’istituto, i
ripetuti interventi normativi, la copiosa elaborazione della prassi ammi-
nistrativa e una cospicua, quanto altalenante, giurisprudenza, presenta-
no oggi tali accertamenti come uno degli strumenti più efficaci per la
lotta all’evasione fiscale e contributiva.
1 Dati, aggiornati al 3 maggio 2007, ricavati da un articolo del Sole 24 ore della
stessa data a firma di Antonio Criscione.
2 Per l’accezione “controllo sostanziale”, intesa quale esplicazione dei poteri istruttori
successivi alla presentazione della dichiarazione, cfr. TESAURO, Istituzioni di diritto
tributario, Parte Generale, VIII ed., Torino, 2003, pagg. 203 e ss.
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La loro forza invasiva, dunque, non risiede soltanto nella deroga ai
principi generali sulla distribuzione dell’onere della prova (tematica
tutt’oggi dibattuta e della quale diffusamente ci occuperemo), ma anche
nell’estensione del loro ambito di operatività che è oggi pressoché illi-
mitato, non essendo possibile ipotizzare alcuna “traccia” bancaria che
sfugga alla catalogazione fiscale3.
Il banco di prova di tali indagini è invece rappresentato dalla tutela
del contribuente4 e dai problemi di compatibilità costituzionale dei mo-
duli presuntivi5 (se tali effettivamente siano) che costituiscono il prin-
cipale strumento per l’efficacia dell’istituto stesso.
Proprio il tema delle “presunzioni” è quello che ha maggiormente
interessato la dottrina6, che ha variamente interpretato il dato normati-
3 L’unica fattispecie residuale di tutela della riservatezza del dato bancario è quella
che attiene al c.d. “scudo fiscale” (attività di rimpatrio dei capitali illegittimamente detenu-
ti all’estero) e di cui ci occuperemo successivamente nel testo. Anche in tal caso, però,
come vedremo, v’è stato un primo tentativo di intervento normativo volto ad eliminare la
segretezza del conto bancario, obiettivo che oggi sembra volersi raggiungere non più at-
traverso una disposizione di legge, ma attraverso pronunciamenti ministeriali.
4 L’aspetto della tutela del contribuente in sede di accertamento bancario è stato
affrontato da SERRANÒ, La tutela del contribuente nelle indagini bancarie, Messina
2003. Sul punto si veda anche FERLAZZO NATOLI - ROMEO, L’evoluzione normativa
delle deroghe al segreto bancario ed il rispetto della privacy, in Il Fisco, 1999, pagg.
775 e ss.; D’AMATI, Verifica delle operazioni bancarie: la tutela del contribuente tra
contenzioso e processo amministrativo, in Boll. Trib., 1997, pagg. 101 e ss.; MOSCA-
TELLI, Discrezionalità dell’accertamento tributario e tutela del contribuente”, in
Rass. Trib., 1997, pagg. 1107 ss.; STUFANO, La tutela del contribuente nelle indagini
bancarie, Milano, 1997; PISANTI, Indagini fiscali e garanzie del contribuente, in Il
Fisco, 1996, pagg. 4028 e ss.; NARDI, L’accertamento bancario e la tutela del contri-
buente, in Boll. Trib., 1996, pagg. 1017 e ss.; SACCHETTO, Indagini bancarie: profili
di tutela, in Il Fisco, 1995, pagg. 8283 e ss.
5 Sul punto, da ultimo, cfr. LUPI, La difficoltà di «interpretazioni correttive» di
una presunzione contro natura, in Dialoghi dir. tirb., 2005, pag. 1453; DEOTTO, Nelle
presunzioni sui conti bancari occorre considerare l’incidenza dei relativi costi, in
Corriere Tributario, 2006, pag. 1464.
6 Sul punto specifico delle presunzioni utilizzate nell’accertamento bancario,
senza pretesa di esaustività, cfr. SCHIAVOLIN, Appunti sulla nuova disciplina delle in-
dagini bancarie, in Riv. dir. trib., 1992, I, pagg. 40, 41; TOSI, Segreto bancario: irre-
troattività e portata dell’art. 18 della L. n. 413 del 1991, in Rass. Trib., 1995, pagg.
1395 ss.; MARRONE, La disciplina degli accertamenti banca ri ai fini fiscali, in Rass.
trib., 1996, pagg. 622 ss.; BUCCI, Considerazioni sulla valenza presuntiva delle mo-
vimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento, in Rass. Trib., 2001, pagg. 128 ss.;
VERDUCI, Le presunzioni in base ai dati bancari nel sistema delle prove”, in Riv. Dir.
Trib., 2000, pagg. 633 ss. Si occupa della problematica della rilevanza presuntiva dei
dati bancari anche FICARI, Utilizzazione e trasmissione di dati bancari, segreto ban-

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