Le presunzioni nel sistema di accertamento bancario

AutoreAntonio Perrone
Pagine95-155
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CAPITOLO TERZO
LE PRESUNZIONI NEL SISTEMA
DI ACCERTAMENTO BANCARIO
SOMMARIO: 1. Applicazione alla disciplina delle indagini bancarie dei diversi schemi
relativi ai moduli presuntivi. Riproposizione del problema della tutela del contri-
buente come questione “tipica” delle odierne indagini “finanziarie”. - 2. Esclu-
sione delle presunzioni iuris et de iure come modulo applicativo nelle indagini
bancarie. - 3. Le diverse posizioni assunte in dottrina in ordine alla raffigurazio-
ne del modulo presuntivo nelle indagini bancarie. - 3.1. Segue: rifiuto della pre-
sunzione legale relativa come modulo recepito dalla normativa in tema di accer-
tamento bancario. Diverse configurazioni della presunzione semplice. 3.2. Segue:
riconfigurazione e conseguente svalutazione del modulo della presunzione le-
gale relativa. - 3.3. Segue: la tesi della presunzione legale relativa. - 3.4. Os-
servazioni conclusive sui diversi contributi dottrinari. Difficoltà metodologi-
che e sistematiche per l’adesione alla tesi della “qualificazione legale”. - 4.
Analisi della normativa in tema di accertamenti bancari ed inquadramento
dei relativi strumenti alle luce delle considerazioni in tema di struttura del
modulo presuntivo. - 4.1. La disciplina sugli accertamenti bancari. Difficoltà
nell’incondizionata adesione alla tesi della presunzione semplice. - 4.2. Segue:
riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte ed alla posizione assunta
dalla Corte Costituzionale. - 4.3. Conclusioni in ordine alla qualificazione
della natura giuridica degli strumenti dell’indagine bancaria: presunzione le-
gale relativa secondo il modulo della disciplina giuridica della fattispecie so-
stan ziale. - 5. Analisi delle conclusioni prospettate alla luce della ratio della norma;
impossibilità di configurarne la presenza e conseguente questione di costituzionalità.
Le difficoltà derivanti dall’atteggiamento giurisprudenziale sostanzialista della Su-
prema Corte. - 6. Considerazioni conclusive in tema d i pres unzioni nel si stema
dell’accertamento bancario. Analisi delle concezioni alternative alla luce della
ratio legis. Possibili soluzioni de jure condendo.
1. Applicazione alla disciplina delle indagini bancarie dei diversi
schemi relativi ai moduli presuntivi. Riproposizione del problema
della tutela del contribuente come questione “tipica” delle odierne
indagini “finanziarie”.
Le considerazioni svolte nel precedente capitolo in ordine alla
struttura ed alla funzione delle presunzioni nella disciplina fiscale de-
vono ora essere filtrate attraverso l’analisi delle norme relative agli ac-
certamenti bancari allo scopo di stabilire se esse effettivamente adottino
un modulo presuntivo e quale ne sia la configurazione.
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L’indagine sarà rivolta dapprima ad escludere e poi a qualificare.
Ciò nel senso che si procederà, in prima battuta, ad identificare cosa
“non sono” gli strumenti dell’indagine bancaria e, successivamente, si
cercherà invece di stabilire in che modulo tali strumenti possano essere
fatti rientrare.
Si vedrà che le soluzioni possibili in ordine al modulo prescelto,
che la dottrina ha diversamente inteso, influenzeranno di conseguenza
anche le forme di tutela garantite al contribuente sottoposto a verifica
bancaria.
Come già premesso nel primo capitolo, infatti, la principale pro-
blematica esegetica che pone l’odierna disciplina delle indagini banca-
rie (qualificabili, ormai, sia terminologicamente che fattualmente, come
indagini “finanziarie”) è quella di una residua tutela per il contribuente,
che va ricercata in un corpo normativo ampiamente novellato, che ha
esteso l’ambito applicativo e ridotto i limiti all’operatività, senza, però,
riformulare correlativamente gli strumenti di difesa del contribuente.
Questi ultimi, pertanto, devono essere individuati nella corretta identi-
ficazione del tipo di presunzione operante nella materia delle indagini
bancarie e nei limiti di efficacia della stessa.
2. Esclusione delle presunzioni iuris et de iure come modulo applica-
tivo nelle indagini bancarie
Una prima conclusione che può trarsi dall’applicazione delle pre-
cedenti considerazioni alla disciplina normativa in tema di indagini fi-
nanziarie è quella che consente di escludere, in tale ambito, l’operare
delle presunzioni legali “assolute, ciò in quanto nella relativa disciplina
è assente il tratto caratterizzante delle stesse.
A parte, infatti, le diversità strutturati che la dottrina ha identificato
nel modulo di tali presunzioni (qualificandole ora come strumenti di
delimitazione della fattispecie, ora come prove “legali”), rimane co-
munque un denominatore comune, che ne è appunto il tratto caratteriz-
zante: esso attiene alla posizione giuridica del soggetto nei cui confron-
ti opera la presunzione e consiste nell’impossibilità per questi di prova-
re la sussistenza di un fatto impeditivo di quello presunto o di uno ad
esso contrario.
Si è visto che la configurazione strutturale della presunzione asso-
luta è quella di una fattispecie “completa” in cui è (normativamente)
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“certo” il giudizio di equivalenza tra fatti posto dalla legge e che
l’effetto è quello di “vincolare” il giudice, che ha la sola funzione di ve-
rificare la rispondenza della fattispecie concreta a quella prefigurata
dalla norma.
Invero, come già detto, tale “vincolo” sembra sussistere altresì nel-
la presunzione legale relativa, laddove il soggetto onerato non dia la
prova contraria. La differenza, però, va ravvisata nella circostanza che
quest’ultimo modulo (proprio in quanto consente una diversa configu-
razione degli effetti giuridici) è a formazione “aperta” e consente al
soggetto destinatario della presunzione di sconfessare il valore di “pro-
babilità” (e non di “certezza”) del giudizio di equivalenza tra fatti con-
tenuto nella norma. Dunque, è l’impossibilità di dar prova contraria, di
configurare una diversa conformazione giuridica agli effetti della fatti-
specie, che caratterizza le presunzioni legali assolute.
Tale tipico effetto giuridico non si riscontra nelle norme che disci-
plinano gli accertamenti bancari. Di fatti, sia la disposizione che ri-
guarda i “rapporti” e le “operazioni” in “entrata”, sia quella che con-
cerne i “rapporti” e le “operazioni” in “uscita”, consentono al soggetto
nei cui confronti opera la presunzione (contribuente sottoposto a verifica)
la possibilità di dar prova contraria.
Invero, sotto tale profilo appare meglio strutturata la previsione che
attiene alle operazioni “in entrata”.
La norma infatti prevede che l’effetto giuridico presunto (e cioè il
porre a base degli accertamenti e delle rettifiche i dati ed elementi sca-
turenti dai rapporti e delle operazioni) non si produce qualora il contri-
buente dimostri che dei dati ed elementi “ha tenuto conto per la deter-
minazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza
allo stesso fine”. Il soggetto contro il quale la presunzione opera, dun-
que, può, o provare un fatto “impeditivo” dell’effetto giuridico (quelle
operazioni hanno concorso a formare il suo imponibile), ovvero un fat-
to “contrario” allo stesso (le operazioni contestategli non hanno rile-
vanza ai fini della determinazione dell’effetto giuridico, cioè sono fi-
scalmente irrilevanti). Lo spettro della prova “contraria” è ampio e ri-
scontra le possibili opzioni individuate dalla dottrina civilistica1.
1 Il raggio di azione della prova contraria da parte del soggetto nei confronti del
quale opera la presunzione è così descritto dalla FABBRINI, op. cit., pagg. 283-284:
«...per ottenere l’applicazione della disciplina di un dato rapporto giuridico alla si-
tuazione concreta della vita su cui si controverte, basta l’accertamento di quei soli
fatti che nell’ambito del rapporto si pongono come costitutivi, mentre gli ulteriori fat-

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