DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2003, n. 58 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati, montate su autoveicoli, per il trasporto e per la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica ai sensi della legge n. 340 del 2000, allegato A, n. 18

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 18; Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; Vista la legge 31 gennaio 1967, n. 33; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77 Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182; Sentito il Comitato centrale metrico in data 7 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002; Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva n.

98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica di cui alla direttiva n.

83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 aprile 2002 e del 1 luglio 2002; Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 1 ottobre 2002 e della 10a Commissione del Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la verificazione metrica delle misure di capacita' montate su veicoli, di seguito denominate

"cisterne", destinate alla misurazione di carburanti ed altri liquidi a pressione atmosferica, con viscosita' non superiore a 17 millipascal per secondo alla temperatura di misurazione.

  1. Le cisterne e i loro scomparti sono tarati con valori di capacita' nominale multipli di cento litri.

  2. Per le cisterne montate su installazioni mobili, destinate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della, Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati li valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"

    "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

    - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 20

    "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

  3. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  4. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

  5. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

  6. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi

    1. semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi...

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