LEGGE 25 marzo 1997, n. 77 - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio

Coming into Force13 Aprile 1997
Enactment Date25 Marzo 1997
Published date29 Marzo 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/29/097G0117/CONSOLIDATED/20120626
Official Gazette PublicationGU n.74 del 29-03-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Disposizioni in materia di incentivi

  1. In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

  2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 9 del 1987, provvede a determinare con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'ammontare del beneficio di cui al comma 1 e trasmette all'impresa interessata apposita attestazione da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. A fronte delle attestazioni rilasciate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi corrispondenti e trasmette al Ministero delle finanze, su supporto informatico, l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta. Per il trattamento fiscale e per le modalita' di utilizzo del credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

  3. La misura massima del contributo previsto dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' elevata al 2 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte delle cooperative dei consorzi fidi operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione ai soci di crediti di esercizio per investimenti.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".

Art 2.

Disposizioni relative alle camere di commercio

  1. All'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e le parole: "non superiore" sono sostituite dalla seguente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT