LEGGE 27 marzo 1987, n. 121 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio

Coming into Force28 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/28/087U0121/ORIGINAL
Enactment Date27 Marzo 1987
Published date28 Marzo 1987
Official Gazette PublicationGU n.73 del 28-03-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. L'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 8. - 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

  2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non puo' essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attivita' deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresi' essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attivita' di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

  3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si...

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