LEGGE 10 ottobre 1975, n. 517 - Credito agevolato al commercio

Coming into Force20 Novembre 1975
End of Effective Date21 Febbraio 2000
Enactment Date10 Ottobre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/11/05/075U0517/CONSOLIDATED/20010207
Published date05 Novembre 1975
Official Gazette PublicationGU n.292 del 05-11-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalita' ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le societa', le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le societa' promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medio imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 438

Art 2.

Programmi di finanziamento

I finanziamenti assistiti dal contributo previsto da successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttivita' e funzionalita' del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

  1. l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' commerciale ivi compreso l'acquisizione dell'area, nonche' le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

  2. l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attivita' commerciale.

    I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti il limite:

  3. del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attivita' commerciale;

  4. del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 438

Art 3.

Tassi di interesse Durata e limite massimo dei finanziamenti

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, e' autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro di cui al precedente comma e' altresi' autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

Il periodo di utilizzo non puo' essere superiore ad un anno. Il contributo e' concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso.

La durata dei finanziamenti non puo' essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni.

La durata delle operazioni e' ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino gia' esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprieta'.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso l'importo e' elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art 3.

Tassi di interesse Durata e limite massimo dei finanziamenti

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, e' autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro di cui al precedente comma e' altresi' autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

((Il periodo di utilizzo non puo' essere superiore ad un anno. Il contributo e' concesso, compiuti gli accertamenti di cui al numero 3) del quinto comma dell'articolo 6, per le operazioni stipulate entro un anno dalla data della proposta di concessione del contributo medesimo da parte del comitato di cui al secondo comma del citato articolo 6. Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso. Ove a seguito dei predetti accertamenti non avesse luogo la concessione del contributo oppure ove, trascorsi due anni dalla predetta proposta, da parte del comitato non sia perfezionato il decreto di concessione, l'operazione si intende effettuata a tasso ordinario.

Per ciascun membro del comitato di cui al comma precedente, e' prevista la designazione di un supplente che interviene in caso di assenza del titolare)).

La durata dei finanziamenti non puo' essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni.

La durata delle operazioni e' ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino gia' esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprieta'.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso l'importo e' elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art 3.

Tassi di interesse Durata e limite massimo dei finanziamenti

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della...

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