LEGGE 29 novembre 1982, n. 887 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale

Coming into Force04 Dicembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/12/03/082U0887/ORIGINAL
Published date03 Dicembre 1982
Enactment Date29 Novembre 1982
Official Gazette PublicationGU n.333 del 03-12-1982
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, secondo comma, sono soppresse le parole "nonche' di tartufi".

Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis. - Per le cessioni e le importazioni comunque effettuate, di dischi, nastri e cassette registrati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per cento.

Per le cessioni e le importazioni di tartufi l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per cento".

Dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. - Nell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Dopo il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e' aggiunto il seguente:

" Non sono considerate attivita' commerciali le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica".

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1974".

All'articolo 6:

al terzo comma, sono soppresse le parole: "Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica ed avverso ad esso e' ammesso ricorso al Ministro delle finanze, che puo' disporre la sospensione";

al quarto comma, sono soppresse le parole: "Il provvedimento e' pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale a spese dell'interessato";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonche' il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato puo' chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale e' proposto od e' pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o di accertamento. La commissione decide sull'istanza di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT