LEGGE 31 gennaio 1967, n. 33 - Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri

Coming into Force12 Marzo 1967
Published date25 Febbraio 1967
Enactment Date31 Gennaio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/02/25/067U0033/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.50 del 25-02-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse o mobili, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.

Art 1.

Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse ..., destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.

Art 2.

Le caratteristiche delle misure e le modalita' per la loro verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art 3.

Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in piu' quanto in meno:

Nome delle misure Tolleranza cinque chilolitri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 litri

dieci chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 "

venti chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 "

venticinque chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . 50 "

cinquanta chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 "

cento chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 "

Nella verificazione prima e periodica delle misure riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande portata, sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in piu' quanto in meno:

Nome delle misure Tolleranza cinque chilolitri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 litri

dieci chilolitri...

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