Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il

23 gennaio 2002, n. 10 di recepimento della direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche, ed in particolare l'art. 10, comma 1, che prevede la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dello Schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, concernente la delega di funzioni dei Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, Lucio Stanca; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2001, n. 317, recante

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

; Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione dei Ministero

; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.

166, concernente: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.

318, recante: «Regolamento per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; Visto l'art. 41, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con il Ministro delle comunicazioni, sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni del 16 gennaio 2002; Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 2001 relativa ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione; Vista la decisione della Commissione europea del 6 novembre 2000 (2000/709/CE) relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'art.

3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Viste le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura e UNI CEI EN 45011 concernente i requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti; Visti i criteri di cui agli Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC), giugno 1991, e al Information Technology Security Evaluation Manual (ITSEM), settembre 1993; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea (95/144/CE) in data 7 aprile 1995, concernente l'applicazione dei criteri per la valutazione della sicurezza della tecnologia dell'informazione (ITSEC - Information Technology Security Evaluation Criteria); Visto l'atto del Comitato di gestione dell'ISO (International Standard Organization) che definisce come International Standard ISO/IEC n. 15408, la versione 2.1 dei «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» dell'agosto 1999; Visto il Codice di buona pratica per la gestione della sicurezza dell'informazione di cui a ISO/IEC n. 17799, del 2000; Considerato che l'informazione, nell'attuale societa', costituisce un bene essenziale e si rende necessario garantirne l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza con misure di sicurezza che costituiscano parte integrante di un sistema informatico; Considerato che da tempo i produttori offrono sistemi e prodotti dotati di funzionalita' di sicurezza, per la quale dichiarano caratteristiche e prestazioni al fine di orientare gli utenti nella scelta delle soluzioni piu' idonee a soddisfare le proprie esigenze; Considerato che in molte applicazioni caratterizzate da un elevato grado di criticita', le predette dichiarazioni potrebbero risultare non sufficienti, rendendo necessaria una loro valutazione e certificazione della sicurezza, condotte da soggetti indipendenti e qualificati, sulla base di standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale; Considerato che le garanzie concernenti l'adeguatezza, la qualita' e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza di un sistema informatico possono essere fornite solo da certificatori e valutatori indipendenti ed imparziali; Considerata la necessita' di favorire, a livello comunitario e internazionale, la cooperazione tra gli organismi di certificazione e il mutuo riconoscimento dei certificati di valutazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione; Considerata la necessita' di individuare un organismo di certificazione e di definire uno Schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, definendo altresi' le competenze e le responsabilita' degli organismi preposti alla sua applicazione; Ritenuto che l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) del Ministero delle comunicazioni possiede i requisiti di indipendenza, affidabilita' e competenza tecnica richiesti dalla decisione della Commissione europea del 6 novembre 2000 (2000/709/CE); Di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;

A d o t t a il seguente decreto

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per

    1. COMMITTENTE: la persona fisica, giuridica o altro organismo o associazione che commissiona e sostiene gli oneri economici della valutazione e certificazione e che puo' anche rivestire il...

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