DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2002, n. 10 - Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

Coming into Force02 Marzo 2002
End of Effective Date31 Dicembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/02/15/002G0032/CONSOLIDATED/20050516
Enactment Date23 Gennaio 2002
Published date15 Febbraio 2002
Official Gazette PublicationGU n.39 del 15-02-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2000, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 1999/93/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione e testi unici concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto l'articolo 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 recante istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attivita' produttive e delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Il presente decreto reca le disposizioni legislative per il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82

Art 2.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "firma elettronica" l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati

    elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

  2. "certificatori" coloro che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi

    alle firme elettroniche;

  3. "certificatori accreditati" i certificatori accreditati in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi

    dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE;

  4. "certificati elettronici" gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari

    e confermano l'identita' dei titolari stessi;

  5. "certificati qualificati" i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE,

    rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti fissati

    dall'allegato II della medesima direttiva;

  6. "dispositivo per la creazione di una firma sicura" l'apparato strumentale, usato per la creazione di una firma elettronica,

    rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10;

  7. "firma elettronica avanzata" la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione

    univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con

    mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo

    esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da

    consentire di rilevare se i dati stessi siano stati

    successivamente modificati;

  8. "accreditamento facoltativo" il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del livello

    piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82

Art 3.
  1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva.

  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato: "Dipartimento", svolge funzioni di vigilanza e controllo nel settore, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e di altre strutture pubbliche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri interessati.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82

Art 4.
  1. I certificatori stabiliti in Italia che intendono rilasciare al pubblico certificati qualificati devono darne avviso, anche in via telematica, prima dell'inizio dell'attivita', al Dipartimento.

  2. I controlli volti ad accertare se il certificatore che emette al pubblico certificati qualificati soddisfa i requisiti tecnici ed organizzativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 13 sono demandati al Dipartimento, che all'uopo puo' avvalersi degli organismi indicati nell'articolo 3, comma 2.

  3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati d'ufficio ovvero su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82

Art 5.
  1. I certificatori che intendono conseguire dal Dipartimento il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati.

  2. Il richiedente deve essere dotato di ulteriori requisiti, sul piano tecnico...

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