DECRETO 19 aprile 2010 - Requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche'' per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi. (10A05373)

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante «Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», il quale demanda al Ministero la determinazione, con un apposito decreto, dei particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio;

Visto il paragrafo 12, Capitolo III, allegato 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291;

Vista la regola III-20 della convenzione Solas, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti, che prevede l'obbligo di effettuare la manutenzione e la revisione delle imbarcazioni di salvataggio e dei relativi sistemi di ammaino per assicurarne l'affidabilita' ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza iniziali;

Considerato che negli ultimi anni l'industria marittima ha registrato un elevato numero di incidenti, talvolta fatali, che hanno coinvolto il personale marittimo impegnato nelle attivita' di manovra delle imbarcazioni di salvataggio;

Vista la circolare MSC.1/Circ. 1205, in data 26 maggio 2006 - sviluppo dei manuali operativi e di manutenzione delle imbarcazioni di salvataggio e dei relativi dispositivi di messa a mare;

Vista la circolare MSC 1277, in data 23 maggio 2008 - Raccomandazioni per l'autorizzazione delle stazioni di servizio per imbarcazioni di salvataggio, dispositivi di messa a mare e sistemi di rilascio dei ganci delle imbarcazioni del tipo on-load release gear;

Vista la circolare MSC 1206/Rev.1, in data 11 giugno 2009 - Misure per prevenire gli incidenti con le imbarcazioni di salvataggio;

Ritenuto necessario stabilire le modalita' per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di messa a mare dei mezzi collettivi di salvataggio, in conformita' alle linee guida sviluppate dall'IMO, al fine di prevenire gli incidenti che possono occorrere al personale marittimo impegnato nelle attivita' operative e di addestramento mediante l'utilizzo dei mezzi collettivi di salvataggio;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina la manutenzione ed il mantenimento in sicurezza dei dispositivi di salvataggio, di tipo approvato, installati a bordo delle seguenti navi:

1) navi soggette alla convenzione Solas come emendata;

2) navi soggette al decreto legislativo n. 45/2000, classi A-B-C-D:

3) navi diverse da navi passeggeri soggette al regolamento di sicurezza, decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, di stazza lorda superiore a 200 T.s.l, costruite il 21 aprile 1992 e successivamente;

4) navi passeggeri soggette all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

5) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95;

6) le unita' che rientrano nel campo di applicazione dei codici IMO SPS (special purpose ship) e MODU (Mobile offshore drilling unit).

Art. 2

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, salvo diversamente indicato, i termini utilizzati hanno il seguente significato:

    1. Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

    2. Autorita' marittima: organi periferici dell'Amministrazione;

    3. Compagnia: la societa' di gestione secondo la definizione della regola 1 del Capitolo IX della convenzione internazionale Solas, come emendata;

    4. Costruttore: il costruttore dei dispositivi di salvataggio;

    5. Persona qualificata: personale addetto alle revisioni e manutenzione di cui al presente decreto, formato e qualificato dal Costruttore originale del dispositivo ovvero dalla ditta autorizzata dall'Amministrazione secondo i criteri contenuti nel presente decreto;

    6. Dispositivo di salvataggio: le imbarcazioni di salvataggio ed i relativi sistemi di messa a mare, ivi compresi i dispositivi di sgancio, i battelli di emergenza (rescue boat) nonche' i battelli di emergenza veloci (fast rescue boat) ed i relativi sistemi di messa a mare e di sgancio, i dispositivi di ammaino e di sgancio delle zattere autogonfiabili di tipo ammainabile;

    7. Intervento tecnico: attivita' di manutenzione/ispezione effettuata su ogni singolo dispositivo di salvataggio (gru, imbarcazione di salvataggio, battello d'emergenza, battello d'emergenza veloce, dispositivo di sgancio on-load) in conformita' alla circolare MSC.1/Circ.1206/Rev.1;

    8. Ditta autorizzata: impresa specializzata, autorizzata dall'Amministrazione, ad eseguire le attivita' di manutenzione e revisione dei dispositivi di salvataggio;

    9. Esame annuale dei dispositivi di salvataggio: quello previsto dalla regola 20, paragrafo 11.1.2 del Capitolo III della Solas, come emendata;

    10. Esame quinquennale dei dispositivi di salvataggio: quello previsto dalla regola 20, paragrafo 11.1.3 e 11.2.3 del Capitolo III della Solas come emendata;

    11. Ispezioni mensili: quelle...

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