DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2002, n. 291 - Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Coming into Force01 Gennaio 2003
Enactment Date23 Dicembre 2002
Published date31 Dicembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/12/31/002G0323/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.305 del 31-12-2002 - Suppl. Ordinario n. 242
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed, in particolare, gli articoli 1, commi 2 e 3, e 2;

Vista la direttiva 2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha ritenuto di esprimere il proprio parere nei termini regolamentari prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dall'allegato al presente decreto, fatte salve le disposizioni per le quali l'allegato stesso prevede una decorrenza diversa.

Art 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2002 CIAMPI BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti FRATTINI, Ministro degli affari esteri CASTELLI, Ministro della giustizia TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Allegato I

ALLEGATO

(art 1)

"ALLEGATO I

REQUISITI DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI,

NUOVE ED ESISTENTI, ADIBITE AI VIAGGI NAZIONALI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Le regole del presente allegato si applicano, ove espressamente

specificato, alle navi da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D, adibite a viaggi nazionali.

Le navi nuove delle classi B, C e D di lunghezza inferiore a 24

metri sono tenute a conformarsi alle regole da II-1/B/2 a II-1/B/8 e II-1/B/10 del presente allegato, a meno che l'amministrazione dello Stato di bandiera, la cui bandiera le suddette navi sono autorizzate a battere, garantisca che sono conformi alle norme nazionali in vigore in detto Stato e che tali norme assicurano un livello equivalente di sicurezza.

Laddove le norme del presente allegato non si applichino a navi

nuove di lunghezza inferiore a 24 metri, l'amministrazione dello Stato di bandiera deve garantire che sia fornito un livello equivalente di sicurezza per tali navi attraverso la loro conformita' alle norme nazionali.

Le navi esistenti delle classi C e D non sono tenute a conformarsi

alle regole dei capitoli II-1 e II-2 del presente allegato, purche' l'amministrazione dello Stato di bandiera, la cui bandiera le suddette navi sono autorizzate a battere, garantisca che sono conformi alle norme nazionali in vigore in detto Stato e che tali norme assicurano un livello equivalente di sicurezza.

Ove il presente allegato prevede che alle navi esistenti si

applichi una determinata risoluzione IMO, le navi costruite al massimo entro due anni dopo la data di adozione da parte dell'IMO della suddetta risoluzione non sono tenute a conformarsi alle disposizioni in essa contenute, sempreche' siano conformi alle precedenti risoluzioni applicabili, ove questo caso ricorra.

Per riparazioni, cambiamenti e modifiche di "grande entita'"

s'intende, ad esempio:

- qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente le dimensioni

di una nave, esempio: allungamento mediante aggiunta di un nuovo corpo centrale,

- qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente la capacita'

di trasporto di passeggeri di una nave,

esempio: un ponte per autoveicoli trasformato in alloggio

passeggeri,

- qualsiasi variazione che aumenti sostanzialmente la vita di

esercizio di una nave,

esempio: rinnovo dell'alloggio passeggeri su di un intero ponte.

L'indicazione "(R ...)" che segue i vari titoli delle regole del

presente allegato si riferisce alle regole della convenzione SOLAS del 1974, come emendata, sulle quali sono basate le regole del presente allegato.

CAPITOLO II-1

COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA',

MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI

PARTE A

GENERALITA'

1 Definizioni relative alla parte B (R 2)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

1.1 Galleggiamento di compartimentazione: il galleggiamento in

base al quale si determina la compartimentazione della nave.

1.2 Massimo galleggiamento di compartimentazione: il

galleggiamento corrispondente alla massima immersione consentita dalle regole di compartimentazione applicabili.

2 Lunghezza della nave: la lunghezza misurata tra le

perpendicolari condotte alle estremita' del massimo galleggiamento di compartimentazione.

3 Larghezza della nave: la massima larghezza fuori ossatura al

massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso.

4 Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla

linea di costruzione al galleggiamento di compartimentazione considerato.

5 Portata lorda: la differenza, espressa in tonnellate, fra il

dislocamento di una nave in acqua di massa volumica uguale a 1,025 t/ m3, al galleggiamento di pieno carico, corrispondente al bordo libero estivo assegnato, e il dislocamento a nave scarica.

6 Dislocamento a nave scarica: il dislocamento, espresso in

tonnellate, di una nave priva di carico, combustibile, olio lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce e acqua potabile in cisterne, provviste di bordo, passeggeri ed equipaggio con relativi effetti personali.

7 Ponte delle paratie: il ponte piu' alto al quale giungono le

paratie stagne trasversali.

8 Linea limite: una linea tracciata almeno 76 mm al di sotto della

superficie superiore del ponte delle paratie, a murata.

9 Permeabilita' di uno spazio: la percentuale del volume di tale

spazio che puo' essere occupato dall'acqua. Il volume di uno spazio che si estende al di sopra della linea limite deve essere misurato soltanto fino all'altezza di tale linea.

10 Locale macchine: il locale che si estende dalla linea di

costruzione alla linea limite e fra le paratie stagne trasversali principali estreme che delimitano i locali contenenti la macchina di propulsione principale e ausiliaria e le caldaie necessarie alla propulsione.

11 Locali per passeggeri: i locali destinati ad alloggio o altro

uso dei passeggeri, a eccezione dei locali per bagagli, depositi, provviste e posta.

12 Stagno: in rapporto alla struttura, la capacita' di impedire il

passaggio dell'acqua, in qualunque direzione, attraverso la struttura sotto battente che si verifica sia allo stato integro sia in condizioni di avaria.

13 Stagno alle intemperie: significa che, in qualsiasi condizione

meteomarina, l'acqua non penetra dentro la nave.

14 Nave ro-ro da passeggeri: nave da passeggeri con locali da

carico ro-ro o con locali di categoria speciale, come definiti dalla regola II-2/A/2.

2 Definizioni relative alle parti C, D e E (R 3)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

1.1 Impianto di comando della macchina di governo:

l'apparecchiatura per mezzo della quale vengono trasmessi i comandi dalla plancia alle unita' di potenza della macchina timone stessa. Gli impianti di comando della macchina di governo comprendono i trasmettitori, i ricevitori, le pompe idrauliche di comando e i relativi motori, i dispositivi di manovra dei motori, le tubolature e i cavi.

1.2 Macchina di governo principale: il complesso costituito dalle

macchine, dagli azionatori del timone, dalle eventuali unita' di potenza per macchina di governo, dalle apparecchiature sussidiarie e dai dispositivi per applicare il momento torcente all'asta del timone (per esempio barra o settore), che e' necessario per imprimere il movimento al timone allo scopo di governare la nave nelle normali condizioni di servizio.

2 Unita' di potenza per macchina di governo:

2.1 nel caso di macchina di governo elettrica, un motore elettrico

e le apparecchiature elettriche ad esso associate;

2.2 nel caso di macchina di governo elettroidraulica, un motore

elettrico, le apparecchiature elettriche ad esso associate e la pompa connessa;

2.3 nel caso di altra macchina di governo idraulica, un motore di

comando e la pompa connessa.

3 Macchina di governo ausiliaria: l'apparecchiatura necessaria per

governare la nave in condizioni di avaria della macchina di governo principale, e che non comprende nessun'altra parte della macchina di governo principale ad eccezione della barra, del settore o di altri componenti destinati allo stesso scopo.

4 Condizione normale di esercizio e di abitabilita': la condizione

nella quale sono in grado di operare e funzionano normalmente la nave nel suo insieme, le macchine, i servizi, i mezzi e gli ausili che assicurano la propulsione, la capacita' di manovra, la navigazione in condizioni di sicurezza, la sicurezza contro gli incendi e gli allagamenti, le comunicazioni e le segnalazioni interne ed esterne, i mezzi di sfuggita e i verricelli per le imbarcazioni di emergenza, nonche' le condizioni di confortevole abitabilita' previste di progetto.

5...

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