Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita', art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Finanziamento di progetti della regione Emilia-Romagna a valere sulle quote non utilizzate nel primo triennio. (Deliberazione n. 67/98 )

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990; Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalita' stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data 23 settembre 1993; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, il quale all'art. 3, quarto comma, dispone "sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali, entro il termine di cui alcomma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento" e che, altresi', dispone che "la ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, e' effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita'"; Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di...

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