MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1993 N 396
All'articolo 1, al comma 3, il terzo periodo e' soppresso.
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: "da stabilirsi" sono sostituite dalle
seguenti: "stabilite";
al comma 4, dopo la parola: "interventi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale,".
All'articolo 4:
al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: "la progettazione esecutiva" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale,"; dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria."; e al secondo periodo le parole: "di approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "della loro avvenuta approvazione";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non assistibili a domicilio, ne' nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' riservata, sulla disponibilita' complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione...