LEGGE 4 dicembre 1993, n. 492 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria

Coming into Force05 Dicembre 1993
Enactment Date04 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/04/093G0573/ORIGINAL
Published date04 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.285 del 04-12-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GARAVAGLIA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1993 N 396

All'articolo 1, al comma 3, il terzo periodo e' soppresso.

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: "da stabilirsi" sono sostituite dalle

seguenti: "stabilite";

al comma 4, dopo la parola: "interventi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale,".

All'articolo 4:

al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: "la progettazione esecutiva" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale,"; dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria."; e al secondo periodo le parole: "di approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "della loro avvenuta approvazione";

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non assistibili a domicilio, ne' nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' riservata, sulla disponibilita' complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione...

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