DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 396 - Disposizioni in materia di edilizia sanitaria

Coming into Force06 Ottobre 1993
Published date05 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/10/05/093G0471/CONSOLIDATED/19931204
Enactment Date02 Ottobre 1993
Official Gazette PublicationGU n.234 del 05-10-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare gli interventi in materia di edilizia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanita' con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135. In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni.

  2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 e' affidata direttamente alle regioni, alle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, nonche' agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento gia' approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonche' delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati.

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanita' provvede a trasmettere alle regioni, alle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi gia' iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonche' della effettiva entita' dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procedera' anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi gia' presentati da parte delle regioni. Nella prosecuzione del programma le regioni, le Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono avvalersi delle concessionarie di cui al comma 1 per la realizzazione dell'opera o di parte di essa, ridefinendo i contenuti della collaborazione e conseguentemente le relative competenze economiche e garantendo comunque il rispetto dei tempi programmati.

Art 1.
  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanita' con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135. In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni.

  2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 e' affidata direttamente alle regioni, alle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, nonche' agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento gia' approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi...

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