LEGGE 31 gennaio 1996, n. 34 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale

Coming into Force01 Febbraio 1996
Enactment Date31 Gennaio 1996
Published date31 Gennaio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/01/31/096G0043/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.25 del 31-01-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, 3 agosto 1995, n. 320, e 2 ottobre 1995, n. 409.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 gennaio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

GUZZANTI, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: DINI

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Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1

DICEMBRE 1995, N. 509.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: "di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 8.500 milioni per il 1996, di lire 8.500 milioni per il 1997 e di lire 5.000 milioni per il 1998";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quanto a lire 3.425 milioni per il 1995, a lire 3.500 milioni per il 1996 e 3.500 milioni per il 1997, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'; quanto a lire 5.000 milioni per il 1996, 5.000 milioni per il 1997 e 5.000 milioni per il 1998 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'".

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis (Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale). - 1. Per le...

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