LEGGE 18 luglio 1996, n. 382 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario

Coming into Force21 Luglio 1996
Published date20 Luglio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/07/20/096G0404/ORIGINAL
Enactment Date18 Luglio 1996
Official Gazette PublicationGU n.169 del 20-07-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

BINDI, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: FLICK

AVVERTENZA: Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.

all 1

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 280

All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.

412, il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.

  1. Il comma 18 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.

537, e' abrogato.

2-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

  2. al comma 4, le parole da: "Le trasformazioni di destinazione"

    fino a: "strutture ospedaliere dismesse" sono soppresse;

  3. al comma 5, le parole: "a norma del comma 1" sono sostituite

    dalle seguenti: "nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera".

    2-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre

    1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:

    "5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto

    programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo...

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