IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il settore sanitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso.
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Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono inseriti i seguenti periodi:
"I posti letto eccedenti la dotazione media sono disattivati e, ove necessario, riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali, in altre strutture residenziali non ospedaliere e in servizi ambulatoriali. Gli ospedali con dotazione minima inferiore ai 120 posti letto possono anche essere riconvertiti alle funzioni ospedaliere per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie ed essere a tal fine funzionalmente accorpati con altri ospedali e possono ospitare una o piu' delle funzioni precedentemente indicate. Per la realizzazione delle predette riconversioni sono utilizzati i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.".
I termini fissati dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono differiti, rispettivamente, al 31 luglio e al 31 agosto 1996.